TRIBUNALE DI NAPOLI
V Sezione Civile - Settore Contenzioso
G.U. Dott.ssa ELISA ASPRONE
AVVISO DI VENDITA
La sottoscritta avv. Maria Angela Zaccagnino, domiciliata in Napoli presso la
studio notarile Giovanni Cesàro alla Via Santa Caterina a Chiaia n. 19, delegata
per le operazioni di vendita ex artt. 569, 591 bis e 786, 788 c.p.c., nel
procedimento endoesecutivo di scioglimento della comunione n.
628/2019 R.G.C., derivante dalla procedura esecutiva immobiliare n.
945/2016 R.G.E., promosso da:
VALERIE SPV S.r.l.
e, per essa, la PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A.
Vista l'ordinanza di delega pronunciata fuori udienza dal G.U. Dott.ssa Elisa
Asprone in data , depositata in Cancelleria e comunicata a mezzo p.e.c. in
pari data, con la quale sono state adeguate, tra l'altro, le modalità di vendita
alle modifiche introdotte con il D.L. n. 83/2015, convertito nella Legge n.
132/2015;
Visti gli artt. 786, 569 comma 3°, 581, 591 bis e 576 c.p.c..
AVVISA
che presso il Tribunale di Napoli - Palazzo di Giustizia, Torre B, piano 21, Aula
n. 24 dedicata alle vendite giudiziarie,
il giorno 30 luglio 2021 alle ore 11.00
si procederà, ai sensi degli artt. 569 comma 3° e 581 c.p.c., alla
VENDITA
dell'immobile oggetto di divisione endoesecutiva in calce descritto, alle seguenti
condizioni e modalità:
DATI GENERALI
1) - lotti: la vendita avrà luogo in un unico lotto;
2) - prezzo: il prezzo base per l'unico lotto, è pari ad euro 48.660,00 (quarantottomilaseicentosessanta
e zero centesimi) - Offerta minima: euro
36.495,00 (trentaseimilaquattrocentonovantacinque e zero centesimi);
3) - data e luogo della vendita senza incanto: la vendita senza incanto avrà
luogo il giorno 30 luglio 2020 alle ore 11.00 presso il Tribunale di Napoli -
Palazzo di Giustizia, Torre B, piano 21, Aula n. 24 dedicata alle vendite giudiziarie;
PUBBLICITA' DELLA VENDITA
4) - pubblicità: tra il compimento delle forme di pubblicità e la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte dovrà decorrere un termine non
inferiore a 45 (quarantacinque) giorni. La pubblicità prevista dall'art.490,
comma 1 c.p.c., sarà eseguita ai sensi dell'art.161 quater disp. att. c.p.c.,
con inserimento sul Portale delle Vendite Pubbliche. Oltre alle forme di pubblicità
prescritte dalla legge (art. 490 c.p.c. I e II comma). Il presente avviso
dovrà essere pubblicato nel termine di almeno 45 (quarantacinque) giorni
prima della data fissata per gli incanti, su un quotidiano a diffusione locale
(a scelta tra "Il Mattino" o "La Repubblica", edizioni di Napoli), nonchè sul sito
internet "www.astegiudiziarie.it", prescelto in base al D.M. del 31 ottobre
2006, ove sarà inserita anche la relazione di stima. La stessa pubblicità
sarà visibile anche tramite il sito web del Tribunale
"www.tribunalenapoli.it"; il notaio delegato notificherà il presente avviso
di vendita ai creditori iscritti ed a quelli intervenuti;
OFFERTE: CONTENUTO - MODALITA' DI PRESENTAZIONE - DELIBAZIONE
5) - modalità di presentazione delle offerte: le offerte di acquisto dovranno
essere effettuate personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura
speciale, anche a norma dell'art. 579 ultimo comma c.p.c., in bollo ed
in busta chiusa. Nella busta dovranno essere contenuti uno o più assegni
circolari non trasferibili intestati alla "Trib. Napoli Proc. Divisione n.
628/2019 RGC delegato avv. M.A. Zaccagnino", dell'importo cauzionale pari
al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto; nessun altra indicazione - nè del
numero o del nome della procedura, nè del bene per cui è stata fatta l'offerta,
nè dell'ora della vendita o altro -, dovrà essere apposta sulla busta.
L'offerta è irrevocabile ai sensi dell'art. 571 c.p.c. (pertanto di essa si terrà
conto anche in caso di mancata presentazione alla gara dell'offerente) e
dovrà essere depositata in Napoli alla Via Santa Caterina a Chiaia n. 19
c/o lo studio notarile Cesàro entro le ore 16.00 del giorno 29 luglio 2021.
Successivamente alla vendita all'aggiudicatario definitivo verrà comunicato
l'importo del fondo spese da versare mediante assegno circolare non trasferibile
intestato a "Trib. Napoli Proc. Divisione n. 628/2019 RGC delegato
avv. M.A. Zaccagnino" e pari almeno al 15% (quindici per cento) del prezzo
raggiunto dal bene in seguito alla vendita, a titolo forfettario per gli oneri
tributari, i diritti e le spese di vendita, fatta salva la restituzione di quanto
versato in eccedenza;
6) - contenuto delle offerte: l'offerta consiste in una dichiarazione sottoscritta
dall'offerente, che dovrà contenere - a pena di invalidità -, le seguenti
indicazioni:
- complete generalità dell'offerente: cognome, nome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico;
- all'offerta dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido documento
di riconoscimento dell'offerente; indicazione del soggetto cui andrà intestato
l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da
quello che sottoscrive l'offerta); ove l'offerente sia coniugato, dovrà essere
indicato il regime patrimoniale del matrimonio e, ove lo stesso si trovi in regime
di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti
dati del coniuge; ove l'offerente sia una persona giuridica o un
ente dotato di soggettività giuridica, dovranno essere indicati la denominazione
sociale, la sede, la partita IVA o il codice fiscale, i dati anagrafici completi
del legale rappresentante ed all'offerta dovrà essere allegata visura camerale
aggiornata e copia dell'ultimo statuto sociale; ove l'offerente sia minorenne,
l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione
del giudice tutelare;
- dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un
quarto al prezzo base indicato nel presente avviso, a pena di inammissibilità,
nonchè del termine per il versamento del medesimo, in ogni caso non
superiore a 120 (centoventi) giorni dall'aggiudicazione;
- espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di essere
edotto delle condizioni di fatto e di diritto del bene posto in vendita;
7) - apertura buste e delibazione offerte: le buste saranno aperte il giorno
30 luglio 2021 alle ore 11.00 alla presenza degli offerenti - che dovranno
presentarsi personalmente (muniti di valido documento di riconoscimento),
o a mezzo di mandatario munito di procura speciale ai sensi dell'art.
579 c.p.c. -, del creditore procedente e dei creditori iscritti ed intervenuti.
a) - DELIBAZIONE:
Se l'offerta, ai sensi dell'art. 572 c.p.c., è pari o superiore al prezzo base indicato
nell'avviso, la stessa sarà senz'altro accolta.
Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base indicato nell'avviso di
vendita in misura non superiore ad un quarto, si farà luogo alla vendita
quando si ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore
con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione,
ai sensi dell'art. 588 c.p.c.
Se non vi sono offerte e vi sono domande di assegnazione, il delegato provvede
su di esse ex art. 590 c.p.c., salva la successiva pronuncia del decreto
da parte del Giudice dell'Esecuzione.
b) - GARA TRA GLI OFFERENTI:
Se vi sono più offerte, ex art. 573 c.p.c., il delegato invita in ogni caso gli offerenti
ad una gara sull'offerta più alta (ai fini dell'individuazione della migliore
offerta - sulla base della quale dovrà svolgersi detta gara -, si tiene
conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e
dei tempi del pagamento, nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta
stessa). La gara tra gli offerenti dovrà svolgersi mediante rilanci verbali,
con modalità corrispondenti a quelle stabilite dall'art. 581 c.p.c. per
l'incanto.
In caso di gara tra gli offerenti, pertanto, il rilancio in aumento minimo per
l'unico lotto è di euro 4.000,00 (quattromila e zero centesimi).
c) - ASSEGNAZIONE:
Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588
c.p.c. ed il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata
per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita,
il delegato non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione.
d) - INADEMPIENZE:
Se il prezzo, ex art. 574 e 587 c.p.c., non è depositato dall'aggiudicatario nel
termine stabilito, il giudice pronuncia la perdita della cauzione a titolo di
multa, salva l'ulteriore responsabilità di cui all'art. 587, 2° comma c.p.c. e il
delegato procede ad incanto, ai sensi dell'art. 576 c.p.c.;
8) - eventuale incanto ed offerte dopo l'incanto: l'incanto sarà fissato solo
nel caso in cui si ritenga che con tale modalità la vendita possa aver luogo
ad un prezzo superiore alla metà rispetto al valore del bene, determinato ai
sensi dell'art. 568 c.p.c.. In caso di offerte dopo l'eventuale incanto, ai sensi
dell'art. 584 c.p.c., la relativa busta chiusa dovrà indicare all'esterno anche
il numero della procedura e la precisazione che trattasi di offerta in aumento;
SALDO PREZZO - SPESE DI TRASFERIMENTO
9) - saldo-prezzo: in caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento
del saldo prezzo entro il termine indicato in offerta ovvero, in mancanza
di indicazione del termine o laddove sia indicato un termine superiore,
entro il termine di 120 (centoventi) giorni dall'aggiudicazione (con la precisazione
che - nel caso in cui il termine finale per il versamento venga a scadenza
in un giorno compreso nel periodo di sospensione feriale -, il termine
per il versamento è da intendersi fissato al primo giorno immediatamente
successivo al periodo di sospensione feriale), consegnando al professionista
delegato un assegno circolare non trasferibile intestato a "Trib. Napoli Proc.
Divisione n. 628/2019 R.G.C. delegato avv. M.A. Zaccagnino".
In caso di inadempienza, l'aggiudicazione sarà revocata e le somme versate
dall'aggiudicatario a titolo di cauzione saranno acquisite a titolo di multa,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente arrecato;
10) - spese: nello stesso termine stabilito per l'effettuazione del saldo-
prezzo, a pena di inefficacia e conseguente revoca dell'aggiudicazione,
l'aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del delegato un assegno
circolare non trasferibile intestato a "Trib. Napoli, Proc. Divisione n.
628/2019 R.G.C. delegato avv. M.A. Zaccagnino" dell'importo pari al 15%
(quindici per cento) del prezzo di aggiudicazione a titolo forfettario per gli oneri
tributari, i diritti e le spese di vendita, fatta salva la restituzione o l'integrazione
di quanto versato in eccedenza.
Le spese di trasferimento della proprietà e le spese di cancellazione di tutte
le eventuali formalità pregiudizievoli sono a carico dell’aggiudicatario ed a
cura del professionista delegato. E' in facoltà dell'aggiudicatario dispensare
il delegato dall'adempimento relativo all'effettuazione delle cancellazioni -
previo deposito di apposita istanza da esso aggiudicatario definitivo sottoscritta;
STATO IMMOBILE - PRESCRIZIONI URBANISTICHE
12) - stato immobile: l'immobile viene posto in vendita a corpo e non a misura;
eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione di prezzo. La vendita avviene nello stato di fatto
e di diritto in cui l'immobile si troverà al momento del Decreto di Trasferimento,
con tutte le pertinenze, accessori, accessioni, ragioni e azioni, eventuali
servitù attive e passive, nonchè con i proporzionali diritti di comproprietà
sulle parti comuni, anche eventualmente ai sensi dell'art. 1117
c.c..
Detta vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per
vizi o mancanza di qualità, nè potrà essere risolta per alcun motivo; conseguentemente
l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità
della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi oneri urbanistici,
di adeguamento o per spese condominiali), per qualsiasi motivo non considerati,
anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia,
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene.
Come rilevato dal consulente tecnico in sede di sopralluogo, nonché dal custode
in sede di accesso, l'immobile è occupato da terzi con titolo inopponibile
ed è in mediocri condizioni.
Inoltre, per tutto quanto non previsto, si applicano le vigenti norme di legge;
13) - prescrizioni urbanistiche: ai sensi della Legge n. 47 del 1985 si dà atto
che il CTU ha eseguito una ricerca presso gli uffici di urbanistica del Comune
di Pozzuoli, Provincia di Napoli VII° Dipartimento, Direzione Urbanistica,
Ufficio Condono Edilizio, da cui è emerso quanto segue:
in data 29 novembre 1968 la Soprintendenza ai Monumenti della Campania
rilasciava "nulla osta" ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.1497 e Regolamento
n.1357 del 3 giugno 1940, al rilascio della Licenza Edilizia, salvo
l'osservanza delle vigenti disposizioni e norme urbanistiche. Tale Nulla Osta
veniva rilasciato per il progetto per la costruzione di due vani in ampliamento
al fabbricato sito nel Comune di Pozzuoli, località Licola Marina,
di proprietà della più antica dante causa degli attuali condividenti. In
data 21 ottobre 1985 questa presentava "istanza di Concessione in Sanatoria"
con prot. n. 50615, relativamente alle opere realizzate abusivamente,
in assenza di atto concessorio, in Pozzuoli, loc. Licola via del Mare
n.49, e consistenti in "sopraelevazione ad un piano terra". In data 24 gennaio
1991 la Commissione Edilizia esprimeva "parere favorevole" per il
progetto (sia per il piano terra che per il primo piano) degli immobili siti a
Licola via del Mare n.49. In data 22 giugno 1994 la Commissione Beni Ambientali
esprimeva "parere favorevole" per il progetto (sia per il piano
terra che per il primo piano) degli immobili siti a Licola via del Mare
n.49. In data 9 agosto 1994 il Sindaco letta l'istanza del 21 ottobre
1985, vista la L.R. n.10 del 23 febbraio del 1982; visto il parere favorevole
espresso dalla Commissione edilizia integrata ai sensi della
L.R. n.10/82 per la "tutela dei beni ambientali", nella seduta del 22
giugno 1994, vista la Legge n.29 del 1939 n.1497, vista la Legge n.
431 del giorno 8 agosto 1985, conformemente al disposto di cui alla
Legge n.68 del 13 marzo 1988 art.12, disponeva "concedersi autorizzazione
per la realizzata opera"di cui all'istanza Prot. n.50615 del
21 ottobre 1985 relativa a "sopraelevazione ad un piano terra". In
data 5 novembre 1999 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, analizzate
le pratiche in merito alle Istanze di condono edilizio ex lege
n.47/85, in merito alla pratica presentata per l'immobile in oggetto,
ribadiva di "non aver adottato alcun provvedimento di annullamento
delle rispettive autorizzazioni sindacali", le quali, pertanto, dispiegavano
il loro effetto, ai sensi della legge n. 431/85. In data 16 giugno
2000 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologica
delle Province di Napoli e Caserta, con riferimento all'oggetto:
"Pozzuoli, Loc. Licola Mare, via del Mare, 49 - L. n. 47 del 28
febbraio 1985, Condono edilizio, la scrivente Soprintendenza, considerato
che l'abuso in questione ricade in area non sottoposta a vincolo
archeologico, demandava il Parere alla consorella Soprintendenza
per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli, ai fini del Parere di
competenza. In data 17 maggio 2002 l'Ufficio Condono Edilizio di Pozzuoli,
vista la domanda di condono edilizio presentata in data 21 ottobre
1985; visto l'art.164 del D.L.vo n.490/99 sulla "Protezione delle Bellezze
Naturali"; visto il comma 46 art.2 della legge del 23 dicembre
1996 n. 662; visto il decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali
del 26 settembre 1997 sulla determinazione dei parametri e delle
modalità per la qualificazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive
realizzate nelle aree sottoposte a vincolo; considerato che l'unità
immobiliare oggetto delle opere abusive relative alla sopracitata
concessione in sanatoria ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico
ai sensi del D.L.vo n.490/99 e che per le stesse non sussistono le esclusioni
di cui all'art.1 del decreto del Ministero dei Beni Culturali e
Ambientali del 26 settembre 1997; vista la deliberazione consiliare
n.33 del 5 luglio 2000, esecutiva ai sensi di legge, che determina le modalità
per il calcolo dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate
su aree sottoposte al vincolo di cui al suddetto articolo 151 del
D.L.vo n. 490/99; visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia
Integrata reso nella seduta del 22 giugno 1994 e la nota. prot.
n.32495 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, con la quale
si comunica che non sussistono gli estremi per procedere all'annullamento
della conseguente autorizzazione Sindacale emessa ai sensi
dell'ex art. 7 della legge n.1497/39; per cui è accertata la compatibilità
Ambientale per l'abuso in oggetto; avendo accertato che l'abuso
è riconducibile alla tipologia 1, ai sensi della legge del 28 febbraio
1985 n.47 e che, anche in caso di danno pari a zero l'indennità è dovuta,
cosi come dispone l'art. 4 del decreto del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali del 26 settembre 1997; rilevato altresì come,
in base ai criteri di cui alla citata deliberazione, l'indennità dovuta è
pari ad euro 1.301,47, corrispondente al minimo determinato, per la
tipologia dell'abuso, dal D.M. del 26 settembre 1997 e della deliberazione
consiliare n.33/2000, sopra richiamata; si determina in euro
1.301,47 l'importo dell'indennità risarcitoria dovuta, relativa all'abuso
edilizio sopra richiamato. Dalle ricerche effettuate presso il Catasto
di Pozzuoli, la planimetria catastale presentata nel 1975 è conforme
sia, con quella presentata alla Soprintendenza ai Monumenti
della Campania nel 1968, sia con quella presentata per l'istanza di richiesta
di Concessione in sanatoria del 1985.
La planimetria catastale, inoltre, risulta essere conforme allo stato attuale
del luoghi riscontrato durante l'accesso, fatta eccezione per
l'abbattimento parziale di un tramezzo che separava l'ingresso dal
soggiorno, ora diventato un unico ambiente e di un tramezzo che separava
la ex cucina da un ripostiglio. Tale abbattimento ha permesso
di ampliare la ex cucina e trasformarla in camera da letto dei ragazzi.
Il consulente tecnico in sede di sopralluogo ha rilevato che la scala esterna
di accesso all'immobile riportata negli atti notarili di compravendita
come "scala esterna in ferro" è attualmente in muratura. Infine,
dallo studio del P.R.G. del Comune di Pozzuoli, ed in particolare dall'Elaborato
P1.003.01 - ZONIZZAZIONE, emerge che la zona urbanistica
ove è compreso il fabbricato di cui fa parte l'immobile pignorato, è. la zona
"B8" che identifica la zona Residenziale a prevalente uso stagionale di
Licola mare.
Il tutto come risulta dalla perizia tecnica redatta dall'Arch. Stefania Florino
e depositata in Cancelleria in data 2 aprile 2018, alla quale integralmente ci
si riporta per maggiori precisazioni al riguardo.
In ogni caso l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle
disposizioni di cui all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, come integrato
e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
VISITA IMMOBILE - INFORMAZIONI - AVVERTENZE FINALI
14) - custodia e visita immobile: Custode Giudiziario è lo stesso professionista
delegato alla vendita, al quale è possibile richiedere ulteriori informazioni
e di visitare l'immobile, previo appuntamento telefonico, contattando il
numero 337/1626937 ore 16.00/18.00. Si precisa che le richieste di visita
dovranno essere formulate attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche
(PVP);
15) - avvertenze ed informazioni: il sottoscritto delegato avvisa, altresì,
che tutte le attività che a norma degli artt. 576 e seguenti del c.p.c. debbono
essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal
Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione, saranno effettuate dal sottoscritto
delegato ai recapiti indicati.
Gli interessati potranno assumere ulteriori informazioni consultando il fascicolo
presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli - V Sezione Civile Esecuzioni
Immobiliari, G.E. Dott.ssa Elisa Asprone o presso il delegato avv. M.A.
Zaccagnino tel. 337/1626937 ore 16.00/18.00.
DESCRIZIONE DELL' IMMOBILE
DESCRIZIONE
LOTTO UNICO:
Piena ed esclusiva proprietà della unità immobiliare sita nel Comune di
Pozzuoli (NA), facente parte di un fabbricato alla Via Arenile o Via del
Mare n.45/49 e, precisamente:
- appartamento posto al primo piano fuori terra, avente accesso mediante
una scala in muratura sulla sinistra all'interno di un vialetto privato. La
scala conduce ad un piccolo pianerottolo dove, sulla destra, per chi sale,
vi è la porta dell'appartamento, che è composto di tre camere ed un bagno.
L'ingresso avviene direttamente nel soggiorno, provvisto di angolo
cottura, illuminato da una porta finestra che dà su un balcone. Sulla sinistra
vi è un piccolo disimpegno, che conduce al bagno con finestra e sul
fondo, una camera da letto. Di fronte all'entrata vi è l'accesso alla camera
da letto matrimoniale, che prende luce da una porta-finestra, posta sullo
stesso balcone a servizio del soggiorno-cucina. L'appartamento confina,
nell'insieme, con:
-- viale privato di accesso per due lati;
-- terrazzo di proprietà dell'appartamento al piano sottostante.
Riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Pozzuoli al fol. 7, p.lla
43, sub. 11, VIA DEL MARE n.49 piano: I, cat. A/5, cl. 2, vani 4,5, Superficie
Catastale Totale: mq 86, Totale escluse aree scoperte: mq 81, R.C. euro
371,85.
DATI RIEPILOGATIVI FINALI
Prezzo base: €. 48.660,00
Offerta minima presentabile: €. 36.495,00
Aumento minimo: €. 4.000,00
Napoli, 31 maggio 2021
Il professionista delegato
avv. Maria Angela Zaccagnino