DOMANDA:
Siamo interessati a partecipare alle vendite di aziende ed immobili industriali.
Abbiamo avuto occasione di leggere annunci che prevedevano vendite di aziende
e di capannoni di società in amministrazione straordinaria e vorremmo conoscere
come si svolgono queste vendite e come viene fissato il prezzo d’asta. Ringraziamo
per la risposta.
RISPOSTA:
La normativa che disciplina la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (Legge 3/4/1979 n.95 e successive modifiche) prevede per i trasferimenti di aziende, impianti o complessi aziendali o di immobili in blocco, una accentuata libertà di forma nei procedimenti di cessione. Nell’ambito della predetta procedura è consentita la vendita senza incanto e la vendita a trattativa privata previa autorizzazione del comitato di sorveglianza.
In questi casi il valore dei beni è determinato da uno o più esperti nominati dal commissario liquidatore, esperti che si atterranno ad i criteri di valutazione propri a ciascuno dei beni da porre in vendita e, nelle ipotesi di aziende o complessi aziendali, ad un criterio di valutazione che deve tener conto oltre che degli elementi tipici e della redditività dell’azienda al momento della stima, anche una valutazione per il biennio successivo. Detto criterio metodologico di valutazione dell’azienda che consente di prendere in considerazione anche la redditività negativa, ha suscitato in dottrina e giurisprudenza orientamenti contrastanti. Ciò in quanto, autorevole dottrina, ritiene che in tal modo si realizzi uno svilimento del valore e, conseguentemente, un effetto premiante per l’acquirente rispetto all’interesse dei creditori per un miglior realizzo del bene.
Per le vendite senza incanto, si fa presente che, la vendita in questa procedura non si svolge davanti al giudice ed occorre che il commissario segua le forme ed il procedimento previsto agli art.570 e segg. Cod.Proc. Civ., per la pubblicità della vendita, la raccolta delle offerte, l’esame delle stesse e per la scelta del contraente con garanzia di trasparenza. Se la vendita, invece, avviene con incanto, si applicheranno le disposizioni della legge fallimentare compatibili con la normativa speciale. Si segnala infine che, ai sensi dell’art.5 bis della Legge n.95/1979, i trasferimenti di aziende o di complessi aziendali, anche relativi a singoli rami d’impresa assoggettate a tale procedura, sono soggetti a regime fiscale agevolato in misura fissa.
Avv. Morrone