DOMANDA:
Sono stato costretto ad agire per recuperare dei crediti commerciali ed
ho ottenuto il pignoramento del capannone industriale della ditta . Il locale
risulta affittato e l’affitto viene incassato dalla ditta. Chiedo all’Avv.
Morrone se è possibile far nominare un custode e vorrei capire quali compiti
ha e se può pretendere i soldi dell’affitto. Ringrazio per una risposta
anche via email.
RISPOSTA:
Con la notifica del pignoramento il debitore viene nominato custode dei beni pignorati nonché di tutti gli accessori compresi le pertinenze ed i frutti, tra cui i canoni di locazione. Il creditore pignorante o un altro creditore intervenuto, possono richiedere al Giudice dell’Esecuzione la nomina di custode che sia persona diversa dal debitore. Le norme di riferimento per le funzioni del custode sono gli artt 65,66 e 67 c.p.c., gli artt.559 e 560 c.p.c. e l’art. 171 delle disposizioni di attuazione. La custodia deve essere svolta amministrando e conservando i beni pignorati con la diligenza del buon padre di famiglia ed, in difetto, il custode sarà tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti. Il custode, nel termine fissato dal Giudice dell’Esecuzione ( in ogni caso alla fine di ogni trimestre) deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili. I rendiconti parziali e quello finale necessitano di approvazione del giudice e possono essere impugnati dalle parti. Il custode, inoltre, non può concedere in locazione l’immobile pignorato senza autorizzazione del Giudice . Al custode giudiziario è attribuita legittimazione processuale, anche senza specifica autorizzazione del giudice, per tutte le questioni concernenti l’ordinaria amministrazione e la conservazione dei beni, tra cui, si ribadisce, la riscossione dei canoni di locazione del bene pignorato. Si segnala ,infine, che diversi Tribunali si avvalgono sempre più della figura del custode giudiziario in quanto funzionale ad un miglior svolgimento delle operazioni propedeutiche alla vendita dei beni pignorati. La nomina può esser richiesta dal creditore procedente nella stessa istanza di vendita, sia per una migliore conservazione del bene anche nell’interesse del creditore procedente, che per agevolare l’accesso del perito estimatore all’immobile pignorato. Il custode giudiziario potrà, inoltre, assicurare a tutti gli interessati, che intendono partecipare alle aste, la possibilità di visitare l’immobile in vendita concorrendo a creare le condizioni per una più ampia partecipazione agli incanti.
Avv. Morrone