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DOMANDA:
Ho ricevuto dal Tribunale la comunicazione che la mia casa sarà venduta all’asta. Di recente ho provato a parlare con la banca per trovare un accordo ma la somma che ho offerto non è sufficiente anche a causa degli interessi e la banca ha rifiutato. Visto che il prezzo di partenza è più basso della somma che ho offerto alla banca ho pensato di partecipare all’asta ma in Tribunale mi hanno riferito che il debitore è escluso. Quale sono le ragioni? Che cosa posso fare per trovare una soluzione alternativa?


 

RISPOSTA
:
L’art. 571 del Codice di Procedura Civile non consente al debitore di partecipare all’asta per l’acquisto dell’immobile pignorato. Il divieto imposto al debitore nasce dalla necessità di tutelare la moralità pubblica in un settore, quale quello delle vendite forzate, dove da sempre si sono registrate frodi che, in tal modo, si ritiene di prevenire. Detto divieto era già previsto nel Codice di Procedura Civile del 1865 che espressamente prevedeva la nullità dell’offerta presentata dal debitore. Il divieto si estende al debitore che si renda acquirente a mezzo di un avvocato, ai sensi dell’art. 579 C.p.c., considerata l’identità di risultato. In ordine al quesito posto dal lettore, ritengo che una soluzione alternativa possa essere individuata utilizzando l’istituto della conversione del pignoramento previsto all’art. 495 del Codice di Procedura Civile. Il debitore, infatti, non perde la proprietà del bene pignorato sino a quando questa non viene trasferita con la vendita forzata. Pertanto fino alla vendita il debitore può chiedere di sostituire al bene pignorato una somma di denaro (equivalente alle spese di esecuzione ed all’importo dei crediti del creditore pignorante e di altri eventuali creditori intervenuti). La conversione del pignoramento può essere richiesta anche quando un creditore abbia richiesto l’assegnazione del bene purché anteriore all’emissione del provvedimento del Giudice dell’Esecuzione. Unitamente all’istanza dovrà essere depositata in cancelleria una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei creditori intervenuti. La somma da sostituire al bene è determinata dal Giudice dell’Esecuzione, sentite le parti. Si segnala che la presentazione della domanda di conversione del pignoramento, secondo l’orientamento della Suprema Corte Cassazione, intervenuta sull’argomento a sezioni unite-19 luglio 1990 n° 7378- non comporta l’automatica sospensione degli atti esecutivi (nel caso che ci occupa la vendita già fissata), ma spetta al Giudice dell’Esecuzione valutare caso per caso, la possibilità di un semplice differimento della vendita senza pregiudizio per i debitori. La domanda di conversione può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità. Il Legislatore in tal modo ha probabilmente inteso dissuadere il debitore dall’utilizzare l’istituto a meri fini dilatori. Avv. Morrone

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