DOMANDA:
Ho ricevuto dal Tribunale la comunicazione che la mia casa sarà venduta
all’asta. Di recente ho provato a parlare con la banca per trovare un accordo
ma la somma che ho offerto non è sufficiente anche a causa degli interessi
e la banca ha rifiutato. Visto che il prezzo di partenza è più basso della
somma che ho offerto alla banca ho pensato di partecipare all’asta ma in
Tribunale mi hanno riferito che il debitore è escluso. Quale sono le ragioni?
Che cosa posso fare per trovare una soluzione alternativa?
RISPOSTA:
L’art. 571 del Codice di Procedura Civile non consente al debitore di partecipare
all’asta per l’acquisto dell’immobile pignorato. Il divieto imposto al debitore
nasce dalla necessità di tutelare la moralità pubblica in un settore, quale
quello delle vendite forzate, dove da sempre si sono registrate frodi che,
in tal modo, si ritiene di prevenire. Detto divieto era già previsto nel
Codice di Procedura Civile del 1865 che espressamente prevedeva la nullità
dell’offerta presentata dal debitore. Il divieto si estende al debitore
che si renda acquirente a mezzo di un avvocato, ai sensi dell’art. 579 C.p.c.,
considerata l’identità di risultato. In ordine al quesito posto dal lettore,
ritengo che una soluzione alternativa possa essere individuata utilizzando
l’istituto della conversione del pignoramento previsto all’art. 495 del
Codice di Procedura Civile. Il debitore, infatti, non perde la proprietà
del bene pignorato sino a quando questa non viene trasferita con la vendita
forzata. Pertanto fino alla vendita il debitore può chiedere di sostituire
al bene pignorato una somma di denaro (equivalente alle spese di esecuzione
ed all’importo dei crediti del creditore pignorante e di altri eventuali
creditori intervenuti). La conversione del pignoramento può essere richiesta
anche quando un creditore abbia richiesto l’assegnazione del bene purché
anteriore all’emissione del provvedimento del Giudice dell’Esecuzione. Unitamente
all’istanza dovrà essere depositata in cancelleria una somma non inferiore
ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento
e dei creditori intervenuti. La somma da sostituire al bene è determinata
dal Giudice dell’Esecuzione, sentite le parti. Si segnala che la presentazione
della domanda di conversione del pignoramento, secondo l’orientamento della
Suprema Corte Cassazione, intervenuta sull’argomento a sezioni unite-19
luglio 1990 n° 7378- non comporta l’automatica sospensione degli atti esecutivi
(nel caso che ci occupa la vendita già fissata), ma spetta al Giudice dell’Esecuzione
valutare caso per caso, la possibilità di un semplice differimento della
vendita senza pregiudizio per i debitori. La domanda di conversione può
essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità. Il Legislatore
in tal modo ha probabilmente inteso dissuadere il debitore dall’utilizzare
l’istituto a meri fini dilatori. Avv. Morrone