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DOMANDA:
Sono interessato a comprare all’asta un complesso immobiliare in cui alcune porzioni presentano il vincolo dei beni culturali.
La perizia non chiarisce se la prelazione del Ministero può essere esercitata sull’intero complesso o solo sulle parti vincolate.
Può l’Avv. Morrone chiarirci in cosa consiste il vincolo, come viene posto e come viene esercitata la prelazione.


 

RISPOSTA
:
Se la vendita ha per oggetto beni di interesse artistico o storico occorre operare un coordinamento con il D.lvo n. 490 del 29 ottobre 1999.
Nell’imporre su un determinato immobile il vincolo, l’autorità competente compie una valutazione di natura storico-artistica che mira ad evidenziare il ruolo che l’opera ha avuto nella storia dell’arte.
La sussistenza del vincolo impone la notifica al Ministero dei Beni Culturali di tutti gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte a qualsiasi titolo la proprietà o la detenzione di beni culturali.
La comunicazione viene effettuata entro trenta giorni dalla data del trasferimento e nel caso proposto dal lettore, il termine di trenta giorni decorre dal decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell’Esecuzione dopo l’aggiudicazione in asta.
Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni al medesimo prezzo individuato nel decreto di trasferimento.
Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia.
In pendenza del termine l’atto di alienazione è inefficace e non è consentita l’immissione in possesso del bene.
Si ritiene che la mancata effettuazione della denuncia renda nullo il decreto di trasferimento.
Se il vincolo è stato apposto su alcune porzioni immobiliari e detta circostanza è ben specificata nel decreto dell’autorità competente, si deve ritenere che la prelazione possa essere esercitata esclusivamente su dette porzioni.
Occorrerà, inoltre, accertare se le porzioni immobiliari vincolate siano state poste in vendita in unico lotto distinto da altro lotto con cui vengono poste in vendita le porzioni non vincolate.

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