Il Messaggero 22 marzo 2020 - Crisi, un aiuto anche alle Startup innovative - Il Decreto Legislativo n. 14 del 2019 ha introdotto il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, prevedendo la sua applicazione anche alle “Startup Innovative”

Il Messaggero 22 marzo 2020 - Crisi, un aiuto anche alle Startup innovative - Il Decreto Legislativo n. 14 del 2019 ha introdotto il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, prevedendo la sua applicazione anche alle “Startup Innovative”

  • Icona data inserimento news 1 luglio 2020

Prevista per queste aziende una disciplina particolare: riconosciuta una tipicità finanziaria ed economica con riferimento a indicatori di crisi specifici, anche in seguito all’emergenza sanitaria


Le cosiddette “Startup innovative”, società caratterizzate da una forte connotazione e componente di innovazione tecnologica, in base alla normativa ad oggi vigente, non sono soggette alla generalità delle procedure concorsuali; ciò è del tutto evidente nel richiamo ex art. 31 del D. Lgs. n. 179 del 2012, ovvero nella normativa che ha introdotto in Italia le Startup innovative. Questo scenario viene sostanzialmente modificato dal D. Lgs. n. 14 del 2019, che ha istituito il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, con previsioni che impatteranno anche sul mondo delle Startup Innovative. Il Decreto Legislativo n. 14 del 2019 nel regolamentare il nuovo Codice della Crisi d’Impresa, – spiega il dottor Alessandro Crispiciani, commercialista in Roma – ha previsto una disciplina particolare per le Startup ovvero l’assoggettamento, anche per tali società, alle previsioni di cui al nuovo Codice, sia per ciò che concerne le misure di allerta ai fini della rilevazione dello stato di crisi, sia per la possibilità di aderire ad alcune delle procedure previste volte al suo superamento. Il legislatore ha però riservato un trattamento di particolare favore per tali realtà, prevedendo la possibilità di accedere ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dall’attuale Legge n. 3 del 2012, ancora in vigore, che è interamente confluita nel nuovo Codice della Crisi. Infine – spiega ancora il dottor Crispiciani – per ciò che attiene agli indicatori della crisi, con riferimento alle Startup innovative, la cui elaborazione è demandata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, gli indici specifici utilizzati per stabilire se vi sia o meno una situazione di crisi in una Startup, dovranno differire da quelli

IL LEGISLATORE HA SEMPRE ESCLUSO LE STARTUP INNOVATIVE DALLE PROCEDURE FALLIMENTARI PER L’ALTO GRADO DI RISCHIO DELL’ATTIVITÀ

utilizzati per le imprese ordinarie. Viene pertanto riconosciuta una tipicità in ambito finanziario, patrimoniale ed economico della Startup. Tuttavia, a seguito dell’emergenza epidemiologica che sta interessando l’Italia in queste settimane, è stato già previsto lo slittamento degli obblighi di segnalazione in capo all’organo di controllo e ai creditori qualificati di cui al nuovo Codice, di ulteriori sei mesi, ovvero rinviati al 15 febbraio 2021 anziché al 15 agosto 2020 come originariamente stabilito. Tale previsione, evidentemente, è stata operata per poter concedere più tempo per l’adozione delle misure di cui al nuovo Codice, tenendo conto anche degli effetti negativi che si avranno nel sistema economico a causa dell’interruzione delle attività dovuta alla diffusione del Covid- 19.

Definizione e caratteristiche delle Startup Innovative

L’ottenimento dello status di Startup consente di beneficiare di diverse agevolazioni di tipo fiscale e societario, volte principalmente a sostenere le fasi iniziali di investimento per l’ideazione e lo sviluppo di prodotti e/o servizi innovativi da commercializzare. Per tale riconoscimento occorre che le imprese siano di recente costituzione, residenti in Italia, dimensionalmente contenute e per le quali l’oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. In aggiunta occorre anche che le Startup possiedano almeno uno dei seguenti requisiti sostanziali: 1) spese in ricerca e sviluppo pari almeno al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione; 2) 1/3 della forza lavoro in possesso di titolo di dottorato di ricerca, ovvero, 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; 3) possesso di almeno un brevetto o altro titolo relativo ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale ed all’attività d’impresa.

Così si identifica il sovraindebitamento

Nel Codice della Crisi le Startup vengono richiamate dal legislatore all’art. 2, dove in particolare nella definizione di “sovraindebitamento”, quest’ultimo viene identificato “come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle Startup innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali”. Ebbene, fa presente il dottor Crispiciani, anche la normativa di settore (art. 31 del D. Lgs. n. 179/2012) ha chiaramente previsto che le Startup Innovative siano assoggettate alla disciplina del sovraindebitamento. istituto che viene trattato in particolare dal’art. 65 del nuovo codice propone che le stesse per fronteggiare lo stato di crisi da sovraindebitamento possano fare ricorso a due possibili soluzioni: 1) la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 e ss. ) e 2) il concordato minore (art. 74 e ss. ). Ebbene – conclude il dottor Crispiciani – anche la normativa di settore (art. 31 del D. Lgs. n. 179/2012) ha chiaramente previsto che le Startup Innovative siano assoggettate alla disciplina del sovraindebitamento. In tal modo tali realtà potranno fronteggiare un eventuale stato di crisi scegliendo di aderire a due possibili procedure di risoluzione, così come previsti all’art. 65 del nuovo Codice, ed in particolare: 1. la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 e ss. ) e 2) il concordato minore (art. 74 e ss. ).

Le procedure per sanare la crisi

Ci si domanda in cosa constino le procedure volte al superamento dello stato di difficoltà riservate alle Startup. Il dottor Crispiciani, spiega che la “ristrutturazione dei debiti del consumatore” si sostanzia nell’elaborazione – con il supporto dell’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento – di una proposta che indichi i tempi e le modalità di superamento della stessa da presentare al Tribunale, che ne dovrà disporre l’ammissibilità. Per quanto attiene al “concordato minore” si tratta di una procedura simile a quella descritta in precedenza, attivabile solamente con apporto di risorse esterne, se non è contemplato il proseguo dell’attività imprenditoriale, in caso contrario sarà invece possibile avanzare una proposta di piano concordatario minore per consentire appunto la continuità aziendale.

LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI SI CONCRETIZZA IN UNA PROPOSTA AL TRIBUNALE DEI TEMPI E MODI DI SUPERAMENTO DELLA CRISI

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