Quando va all’asta un immobile in comunione legale

  • Icona data inserimento news 16 luglio 2018

Il caso dei coniugi comproprietari, senza quote: quello che dei due non è debitore diventa soggetto passivo dell’espropriazione e avrà diritto a metà del ricavato


Può essere pignorato e poi messo all’asta anche un immobile che appartenga a due coniugi, tra loro in comunione legale dei beni. Che cosa accade se uno solo dei coniugi è debitore? La comunione legale tra i coniugi costituisce un istituto pienamente diverso rispetto alla comunione ordinaria.

Comproprietari senza “quote”

Una delle principali differenze rispetto alla comunione ordinaria è l’assenza di quote, nel senso che all’interno della comunione ai singoli coniugi non spetta una specifica “porzione” di bene, di cui ciascuno possa disporre, ma una “contitolarità”, sì che entrambi sono titolari dell’intero. Non è ammessa, inoltre, la partecipazione di estranei, trattandosi di una comunione finalizzata, a differenza di quella ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale ma a quella della famiglia. Che cosa accade quando il creditore di uno dei coniugi intende sottoporre ad esecuzione un immobile che ricade in comunione legale? Dopo un lungo dibattito giurisprudenziale sono stati individuati alcuni “punti fermi”, sino alla “storica” pronuncia della Cassazione Civile (14/03/2013, n. 6575).

Pignorato anche se è in comunione

L’assenza di quote, e l’impossibilità che nella comunione legale rientri a farne parte un estraneo, comportano la necessità per il procedente, che agisce per il soddisfacimento di un credito personale vantato nei confronti di uno solo dei coniugi, di sottoporre a pignoramento l’intero diritto di proprietà. Ne deriva che il coniuge non debitore è soggetto passivo dell’espropriazione con diritti e doveri identici a quelli dell’esecutato, con la conseguenza che il bene facente parte della comunione legale deve essere pignorato per l’intero anche quando ad agire è il creditore particolare del coniuge.

Obbligo di notifica al coniuge non debitore

Il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore e deve essere trascritto contro entrambi i coniugi. Inoltre, la documentazione ipocatastale depositata ai sensi dell’art. 567 cpc deve riguardare entrambi i coniugi onde verificare se anche il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato. Infi ne, deve essere notificato atto di avviso ex art. 498 cpc anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato e con il decreto di trasferimento devono essere cancellate anche le ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato.

Al non debitore la metà del ricavato

Naturalmente, il coniuge non debitore andrà a percepire, in sede di distribuzione, la metà del ricavato della vendita del bene al lordo delle spese di procedura (Cass. , Civ. , Sez. III, 14/03/2013, n. 6575), senza la necessità di spiegare un atto di intervento, trovando applicazione l’art. 510 ultimo comma cpc.

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