Il Messaggero 5 luglio 2020 - Imprese in crisi, sì all’accordo privato con i creditori - Anticipata al 1° luglio la ripartenza dei Tribunali, compatibilmente con le misure sanitarie anti Covid. Con la legge n. 40 del 5 giugno importanti modifiche alla disciplina del concordato con riserva

Il Messaggero 5 luglio 2020 - Imprese in crisi, sì all’accordo privato con i creditori - Anticipata al 1° luglio la ripartenza dei Tribunali, compatibilmente con le misure sanitarie anti Covid. Con la legge n. 40 del 5 giugno importanti modifiche alla disciplina del concordato con riserva

  • Icona data inserimento news 5 luglio 2020

Panzani, esperto di diritto fallimentare: fino al 31 dicembre 2021 è consentito alle aziende sostituire al concordato con riserva un accordo stragiudiziale con i creditori, evitando responsabilità penali in caso di futuro fallimento


“In questi mesi il legislatore è intervenuto più volte a modificare la disciplina della giustizia civile, in particolare delle procedure concorsuali, per tener conto degli effetti della pandemia. Ricordiamo – spiega Luciano Panzani, esperto di Diritto fallimentare e commerciale – già presidente di Corte d’Appello – che il d. l. Liquidità (d. l. 8. 4. 2020. n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40) ha dettato norme in deroga alla disciplina ordinaria in tema di redazione dei bilanci, congelamento delle conseguenze della perdita del capitale sociale, improcedibilità delle istanze di fallimento, proroga dei termini e possibilità di sostituzione del piano nei concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione. Intanto il legislatore con l’art. 83 del d. l. 17 marzo 2020, n. 23, aveva previsto una “fase uno” ed una “fase due” di sospensione dell’attività degli Uffici giudiziari. La fase uno, in cui l’attività degli Uffici era stata ridotta all’osso ed i termini processuali erano sospesi, è terminata l’11 maggio. Il 12 maggio si è aperta la fase due, che consentiva una maggior attività, non limitata per la giustizia civile alle sole cause urgenti, ma che presentava ugualmente notevoli limitazioni, dovute alla necessità di assicurare il distanziamento sociale. La fase due avrebbe dovuto concludersi il 31 luglio, ma in sede di conversione del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, lo scorso 25 giugno, il Parlamento ne ha anticipato

ALL’IMPRENDITORE ASSICURATA LA PROTEZIONE DALLE AZIONI ESECUTIVE, PERMETTENDOGLI DI ARRIVARE CON I CREDITORI AD UN ACCORDO PIÙ FLESSIBILE CHE NON DOVRÀ ESSERE SOTTOPOSTO AL GIUDICE

la conclusione al 30 giugno. Dal 1 luglio pertanto i Tribunali e le Corti di appello dovrebbero tornare alla normalità. Intanto il 30 giugno è scaduto anche il periodo per il quale il d. l. liquidità aveva stabilito l’improcedibilità delle istanze di fallimento. Ne dovrebbe derivare un notevole aumento dei carichi di lavoro delle sezioni fallimentari dei Tribunali e delle sezioni esecuzioni.

La ripresa dell’attività

Va però usato il condizionale perché le misure di distanziamento sociale negli uffici giudiziari sono tuttora in vigore. Con la Circolare 12 giugno 2020 il Ministero della Giustizia aveva invitato ad un progressivo più ampio ritorno all’attività amministrativa e giurisdizionale degli Uffici accompagnata però dal rispetto delle misure sanitarie, all’utilizzo dello smart working e ad altre forme di organizzazione del lavoro (orario flessibile del personale, turnazioni ed orario pomeridiano, rotazione dei servizi di cancelleria, ecc. ). L’impressione è che occorrerà ancora un periodo di rodaggio prima che Tribunali e Corti possano tornare ad operare a ritmi ordinari. Va ricordato a questo proposito che la legge  di conversione del d. l. 28/2020 ha confermato la possibilità per i giudizi civili di udienze da remoto, che deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. In questi mesi le sezioni fallimentari dei grandi Tribunali hanno cercato, pur con difficoltà, di far fronte alle procedure di ristrutturazione proposte dalle imprese in difficoltà. Si è trattato più che di nuove procedure, dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione in cui era necessario prorogare i termini di adempimento o proporre un nuovo piano, essendo divenuto inattuabile per effetto della pandemia il progetto di ristrutturazione originariamente presentato. È ora probabile – spiega ancora Panzani – che davanti ai tribunali giungano nuove imprese, messe in difficoltà dal Covid, che hanno necessità della protezione dalle azioni esecutive dei creditori rappresentata dai concordati e dagli accordi di ristrutturazione perché è scaduto il termine del 30 giugno che impediva ai creditori di chiedere il fallimento.

La nomina di un commissario

La maggior parte di queste imprese ricorrerà al concordato o agli accordi di ristrutturazione con riserva, alla possibilità cioè di chiedere l’apertura del procedimento riservando ad un momento successivo, entro il termine disposto dal Tribunale, la presentazione del piano. Per effetto della domanda scatta la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, ma ad essa si accompagna, nel caso del concordato, la nomina di un commissario giudiziale che controlla l’attività e la necessità di informare il Tribunale sull’andamento della gestione. Con tutte le proroghe possibili, che il Tribunale potrebbe anche non concedere, in tutto l’imprenditore può beneficiare di 270 giorni prima di dover presentare il piano. Un tempo lungo, ma non lunghissimo. Con la legge di conversione del d. l. liquidità, il legislatore ha però aggiunto un comma 5 bis all’art. 9 del decreto. Esso consente, soltanto sino al 31 dicembre 2021, la rinuncia alla domanda di concordato o di omologa dell’accordo di ristrutturazione e la contemporanea iscrizione a registro imprese di un piano attestato.

Un accordo stragiudiziale

Il piano attestato è il risultato di un accordo stragiudiziale raggiunto con i creditori o una parte di essi, che non è sottoposto all’approvazione del giudice, ma assicura, purché certificato come fattibile da un esperto indipendente, l’esonero da revocatoria e responsabilità penali in caso di successivo eventuale fallimento. Una procedura giudiziale, il concordato o l’accordo di ristrutturazione con riserva, si può dunque concludere con un accordo stragiudiziale. L’apparente bisticcio ha uno scopo: assicurare all’imprenditore la protezione dalle azioni esecutive e permettergli intanto di trattare con i creditori, ma per arrivare ad un accordo che non dovrà essere sottoposto al giudice, e che potrà dunque essere più flessibile. La rinuncia alla procedura con riserva in corso – conclude Panzani – deve essere autorizzata dal Tribunale. È possibile che il Tribunale voglia indagare sul contenuto dell’accordo per evitare abusi, anche se con la rinuncia alla procedura l’imprenditore si assoggetta al rischio di istanze di fallimento e ciò dovrebbe scoraggiare operazioni temerarie. È in ogni caso evidente che l’imprenditore potrà mettere fine alle sue difficoltà soltanto se il piano attestato è serio ed incontra il consenso dei creditori più importanti, permettendo la prosecuzione dell’attività in condizioni di ritrovato equilibrio economico.

Interrogativi ancora senza risposta

La soluzione offerta dal legislatore è del tutto nuova e pone qualche interrogativo. Ad esempio se prima della rinuncia al concordato l’imprenditore ha contratto debiti per finanziamenti autorizzati dal tribunale, che godono del beneficio della prededuzione, che cosa accadrà di tale status del credito dopo la rinuncia? La questione non riguarda tanto il periodo che segue all’iscrizione del piano attestato nel registro imprese, perché il ritorno in bonis dell’imprenditore consentirà al finanziatore di chiedere comunque il pagamento. Nel caso però in cui il tentativo di risanamento non vada a buon fine e segua il fallimento, potrà la prededuzione riconosciuta in sede di concordato esser ancora fatta valere? La risposta è incerta e dipende se concordato e fallimento potranno essere visti come due episodi della medesima crisi, tanto da potersi parlare di “consecuzione” di procedure. Per quanto di recente la Cassazione si sia dimostrata più aperta su questo concetto, la risposta dipenderà da caso a caso”.

DAL 30 GIUGNO È SCADUTO IL PERIODO PER IL QUALE IL D. L. LIQUIDITÀ AVEVA STABILITO L’IMPROCEDIBILITÀ DELLE ISTANZE DI FALLIMENTO. POSSIBILE AUMENTO DI CARICHI NELLE SEZIONI COMPETENTI

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