Il Messaggero 24 maggio 2020 - Esecuzioni immobiliari, stop per sei mesi  - Parlano i presidenti di cinque Tribunali: Ferramosca di Roma (IV Sezione), Covelli di Viterbo, De Michele di Tivoli, Lambertucci di Velletri, Vigorito di Civitavecchia

Il Messaggero 24 maggio 2020 - Esecuzioni immobiliari, stop per sei mesi - Parlano i presidenti di cinque Tribunali: Ferramosca di Roma (IV Sezione), Covelli di Viterbo, De Michele di Tivoli, Lambertucci di Velletri, Vigorito di Civitavecchia

  • Icona data inserimento news 1 luglio 2020

Provvedimento in vigore dal 29 aprile al 30 ottobre, riguarda l’abitazione principale del debitore. Prosegue ininterrotta l’attività dei Tribunali: per immettere liquidità priorità alla distribuzione delle somme ricavate dalle procedure


LE NOVITA'

Bloccati per sei mesi i pignoramenti sulla prima casa del debitore, sospesa ogni azione espropriativa sino a fine ottobre. Con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Cura Italia” sono vietate le procedure esecutive che abbiano ad oggetto il bene immobile identificato come “abitazione principale” del debitore. Cardine di tutta la materia l’articolo 54 ter, che stabilisce la sospensione delle esecuzioni immobiliari. Si tratta di un provvedimento di carattere eccezionale e temporaneo, nato dall’esigenza di contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica e che, di fatto, tutela anche il debitore in difficoltà. Uscita dalla fase uno dell’emergenza causata dal coronavirus, l’Italia ora sta faticosamente affrontando la fase due. I Tribunali sono stati costretti a riorganizzare la propria attività, emanando linee guida per lo svolgimento delle attività urgenti e per i rinvii delle udienze dopo i decreti deliberati dal Governo negli ultimi tre mesi.

La conversione in legge del Dl. n. 18

Ma torniamo sul tema centrale dello stop alle esecuzioni. Con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Cura Italia”, il Dl n. 18 convertito nella legge n. 27, sono vietate le procedure esecutive che abbiano ad oggetto il bene immobile identificato come “abitazione principale” del debitore (art. 54- ter). A ciò si aggiunge un’altra disposizione eccezionale. Infatti, il Dl n. 18 all’art. 103, comma 6, prevede la sospensione delle esecuzioni per rilascio: in un primo tempo sino al 30 giugno, poi, in sede di conversione in legge, la data è stata differita al 1° settembre. Va sottolineato inoltre che con il Dl n. 28 del 30 aprile la fase emergenziale, che in un primo tempo si sarebbe dovuta concludere il 30 giugno, è stata protratta al 31 luglio.

Come nasce l’art. 54- ter

Il Decreto “CuraItalia” n. 18 del 17 marzo 2020, nella fase di conversione in legge, ha introdotto l’art. 54- ter che blocca i pignoramenti dell’abitazione principale del debitore. Questo Decreto, poi, è stato convertito nella legge n. 27 in data 24 aprile, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile scorso. Il “CuraItalia”, oltre ad adottare misure per il Servizio sanitario nazionale e misure per il sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese, con l’articolo 54- ter sospende per sei mesi le procedure esecutive sull’abitazione principale del debitore.

Presidente Ferramosca, IV Sezione civile di Roma

Però l’art. 54- ter ha già suscitato dubbi interpretativi. La formulazione letterale della norma sembra chiara nel senso della sospensione delle esecuzioni che abbiano ad oggetto gli immobili adibiti ad abitazione principale dei debitori ma tale lettura è parsa insoddisfacente a chi propone una interpretazione della norma più in linea con i principi di efficienza dell’attività esecutiva – spiega Bianca Ferramosca, presidente della IV Sezione Esecuzioni immobiliari del Tribunale civile di Roma – Al momento sappiamo che in Senato è stato presentato un emendamento per chiarire meglio alcuni punti. Per esempio, si discute se la sospensione dell’esecuzione debba riguardare anche un immobile già aggiudicato. Seguendo l’interpretazione letterale della norma sì, in quanto la sospensione – osserva la presidente Ferramosca – impedisce normalmente ogni atto esecutivo ma se si aderisce alla diversa lettura della norma la sospensione non si applicherebbe agli aggiudicatari che quindi sarebbero tenuti al pagamento del saldo prezzo. Viceversa, sono tutti concordi nell’applicare la sospensione alla fase liquidatoria e nell’escluderla nella fase distributiva. La sezione esecuzioni immobiliari – spiega la presidente Ferramosca – sta lavorando per organizzare la ripresa dell’attività rimasta sospesa. I nuovi provvedimenti sono attesi entro la fine del mese.

MORATORIA DI CARATTERE STRAORDINARIO E DI DURATA TEMPORANEA, LEGATA ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS. I TRIBUNALI NON SI SONO MAI FERMATI: SMART WORKING E UDIENZE A DISTANZA PER ATTIVITÀ NON RINVIABILI

Precedenza ai piani di riparto Tutti i Tribunali procedono con sollecitudine alla distribuzione del ricavato nelle procedure esecutive. Viene data massima priorità all’approvazione dei piani di riparto – spiega ancora la presidente Ferramosca – così si immette liquidità sul mercato, inoltre c’è da dire che la nuova sospensione non ha alcun effetto su di essi. Da quando è iniziata l’emergenza, tanti i provvedimenti adottati dalla sezione esecuzioni immobiliari di Roma. Eccoli, in sintesi. I provvedimenti dei giudici del 6 e 12 marzo con i quali in ragione dell’emergenza sanitaria si revocavano gli esperimenti di vendita fissati tra il 6 aprile e il 31 luglio 2020 (nell’imminenza del decreto Cura Italia) nonché la sospensione sino a nuovo ordine dell’attuazione degli ordini di liberazione anche per gli immobili aggiudicati. Successivamente, il 23 aprile, la Presidente Ferramosca ha fissato con un decreto le linee guida fino al 30 giugno 2020 stabilendo una priorità di trattazione delle cause. La precedenza viene attribuita (con una graduazione dalla A alla G) alle procedure con vendita già eseguita e udienza fissata per l’approvazione del piano di riparto ex art. 596 cpc, e subito dopo, alle procedure con vendita già eseguita e udienza per il piano di riparto non ancora fissata. A seguire, nell’ordine, le procedure con conversione ex art. 495 cpc già autorizzata e poi quelle con istanza di conversione pendente; quindi la trattazione dei sub aventi ad oggetto opposizioni esecutive, le procedure iscritte in attesa di decreto di fissazione udienza ex art. 569 cpc, le procedure già a ruolo di udienza per l’adozione di provvedimenti di chiusura anticipata. Questa graduatoria ha l’obiettivo di privilegiare l’attività giudiziaria volta alla definizione delle procedure (generalmente quelle di più antica iscrizione) e tra esse l’approvazione dei riparti, cui consegue la distribuzione in favore delle parti delle somme giacenti sui conti delle procedure: sono oltre 200 in proposito le procedure con approvazione di piano previste tra maggio e giugno. Per quanto riguarda le procedure con vendita già autorizzata i cui avvisi non siano stati ancora emessi ovvero siano stati revocati, e le procedure già a ruolo di udienza con ausiliari nominati e udienza ex art. 569 cpc fissata, la presidente Ferramosca ha chiarito che le disposizioni igienico- sanitarie (in particolare quelle sul distanziamento sociale) ne hanno impedito sino ad oggi la ripresa, che però é prossima. I nuovi provvedimenti sono attesi entro la fine del mese e interesseranno più di 1000 procedimenti in vendita. Attenzione massima all’organizzazione dei servizi di cancelleria – tutti resi su prenotazione via mail – e alla consegna dei mandati di pagamento a mezzo turnazione pubblicata sulla sezione speciale del sito del tribunale di Roma per evitare assembramenti pericolosi nei locali del tribunale.

Presidente Covelli Tribunale di Viterbo

A causa del coronavirus i Tribunali si sono dovuti parzialmente fermare, hanno avuto un primo stop dal 9 marzo al 22 aprile, seguito da una seconda proroga al 31 maggio e da una terza al 30 giugno e ora al 31 luglio. Nel contempo ai capi degli Uffici giudiziari è stato chiesto di valutare le misure organizzative, a cominciare dai piani anti contagio fino alle udienze svolte con deposito telematico degli atti. Tutti hanno avuto comportamenti virtuosi. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale, sono stati ininterrottamente garantiti i procedimenti più urgenti, afferma la presidente del Tribunale di Viterbo, Maria Rosaria Covelli.

Accessi regolamentati

Da poco è stato fatto un altro protocollo, riguardante la gestione degli accessi mediante prenotazione. “La “Fase due” – si legge nella nota del Tribunale di Viterbo – sarà caratterizzata da una rigorosa disciplina degli ingressi presso gli uffici con la finalità di garantire le indispensabili esigenze di sicurezza e salute sia per l’utenza qualificata e non, sia per il personale. Gli accessi pertanto verranno consentiti esclusivamente previo contatto da parte dell’utente mediante i canali telefonici e di posta elettronica e richiederanno necessariamente una prenotazione. Per la cancelleria delle esecuzioni immobiliari il telefono è 0761. 351237– 0761. 351220. La Pec è Esecuzioni. immobiliari. tribunale. viterbo@giustiziacert. it.

Così si attuano le buone prassi

È stata data massima priorità all’approvazione dei piani di riparto anche al Tribunale di Viterbo. Per supportare l’economia e dare ristoro ai creditori vengono effettuati in tempi brevissimi i riparti delle somme già incassate dalle procedure. Secondo le disposizioni del giudice delegato alle procedure concorsuali e alle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Viterbo la gestione delle procedure non si arresta e con la distribuzione del ricavato delle vendite effettuate vengono assegnate agli aventi diritto le somme giacenti sui conti delle procedure. In questa fase è stato necessario rimodulare le priorità in ragione dell’emergenza sanitaria in corso. Ad esempio, dando priorità all’emissione telematica dei decreti di trasferimento relativi ai numerosi immobili già alienati mediante procedure coattive. Durante il lock- down a Viterbo sono stati emanati oltre 65 decreti di trasferimento consentendo così di proseguire con le relative operazioni di riparto. È stato opportuno, invece, rinviare temporaneamente le vendite giudiziarie. L’accesso agli immobili potrebbe costituire un rischio sanitario per i possibili acquirenti e per gli stessi debitori esecutati. Ma tutte le altre attività possibili, in particolare tutto ciò che viene svolto fuori udienza, è andato avanti.

Presidente De Michele Tribunale Tivoli

Per far fronte alla situazione emergenziale il Presidente del Tribunale di Tivoli Stefano Di Michele ha deliberato con decreto del 27 aprile che le udienze relative a procedimenti di esecuzione immobiliare saranno rinviate a dopo il 30 giugno prossimo. Faranno eccezione quelle di approvazione dei progetti di distribuzione, conversione, dichiarazione di inefficacia del pignoramento e cancellazione della sua trascrizione e dichiarazione di infruttuosità della espropriazione, che saranno invece svolte con scambio e deposito telematico degli atti. Le udienze nei procedimenti di esecuzione mobiliare, in forma specifica e presso terzi, saranno rinviate a dopo il 30 giugno, tranne le udienze per l’assegnazione o l’autorizzazione alla vendita e di conversione nelle esecuzioni mobiliari e quelle dei procedimenti di esecuzione presso terzi, che saranno svolte con scambio e deposito telematico di atti. Le udienze nei procedimenti del Settore fallimentare relative a verifica dello stato passivo, prefallimentari e di approvazione del rendiconto e di opposizione allo stato passivo saranno svolte con scambio e deposito telematico di atti. In precedenza il Presidente De Michele aveva disposto la revoca di tutti gli esperimenti d’asta fissati tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, degli avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornali e siti, decidendo inoltre sino al 31 maggio la sospensione degli accessi preso gli immobili, la sospensione di visita degli immobili staggiti e l’attuazione degli ordini di liberazione, con eccezione per le procedure per cui ci sia già stata l’aggiudicazione del bene. In questa seconda fase di attività del Tribunale di Tivoli nella emergenza epidemiologica che, allo stato, terminerà il 31 luglio 2020, l’Ufficio ha messo in atto tutte le possibilità previste dalla normativa per portare avanti il maggior numero di procedimenti esecutivi e fallimentari. La quantità di lavoro programmata è in costante evoluzione, confidiamo perciò che possa sensibilmente aumentare col regredire della pandemia.  Chiaramente, vi è una riduzione delle possibilità di trattazione dei procedimenti esecutivi dovuta sia alla necessità di evitare gli assembramenti per le possibilità di contagio all’interno del Tribunale e all’esterno per le attività svolte dagli Ausiliari, mantenendo sempre le distanze. Purtroppo a questo si accompagna una minore disponibilità del Personale amministrativo, posto per precisa volontà della legge per lo più in lavoro agile da casa. Tuttavia, le Linee guida emesse per tale periodo, il Protocollo per la trattazione dei procedimenti e le ulteriori disposizioni dettate dal giudice della esecuzione e da quello delegato ai fallimenti permettono comunque di trattare un numero congruo di processi, concentrato nella tipologia di quelli che consentono la liberazione di risorse economiche a vantaggio delle parti e dell’economia generale. Così, il giudice della esecuzione mobiliare tratta in modalità cartolare i procedimenti di espropriazione dei crediti presso terzi, che consentono di assegnare subito somme liquide, mentre il giudice della esecuzione immobiliare e dei fallimenti provvede, sempre da remoto, a distribuire le somme giacenti sui conti delle procedure quali ricavo delle vendite eseguite, nonché a definire nell’interesse del debitore le istanze di conversione e le estinzioni.

Non si ferma l’attività propedeutica alle vendite

Inoltre, il presidente De Michele ha stabilito che tutta l’attività propedeutica alle vendite venga portata avanti, attraverso l’opera degli Ausiliari evitando solo quei contatti sociali che ancora oggi possono costituire un pregiudizio per la salute. La effettuazione degli esperimenti di vendita ( di immobili e beni mobili ) non incontra difficoltà presso il Tribunale di Tivoli, essendo le aste del tutto telematiche, così che i Professionisti e gli offerenti agiscono sempre da remoto ( per le cauzioni, la presentazione delle offerte, la partecipazione alla gare, ecc. ). Tuttavia, è in corso una attenta ricognizione dello stato delle procedure per le aste immobiliari, avendo il Legislatore da ultimo introdotto una moratoria di sei mesi sulle procedure aventi ad oggetto la abitazione principale del debitore. Tenuto conto perciò della sospensione già disposta dalla legge nel primo periodo emergenziale, dei tempi richiesti dal codice per le tenuta delle vendite, del prossimo periodo di sospensione feriale e della nuova norma a vantaggio del debitore, è prevedibile che la piena funzionalità delle aste giudiziarie sarà ristabilita, nel nostro come negli altri Uffici, solo a partire dal novembre 2020.

Le linee guida per le esecuzioni

Ed ecco, nel dettaglio, le disposizioni delle Linee guida decise dal presidente De Michele per le esecuzioni e i fallimenti: “le udienze nei procedimenti di esecuzione immobiliare saranno rinviate a dopo il 30 giugno p. v. , tranne che per quelle di approvazione dei progetti di distribuzione, conversione, dichiarazione di inefficacia del pignoramento e cancellazione della sua trascrizione che saranno invece svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lettera h del comma 7 art. 83 del decreto legge, nella misura massima di 12 procedimenti ad udienza scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo…; le udienze nei procedimenti di esecuzione mobiliare, in forma specifica e presso terzi saranno rinviate a dopo il 30 giugno p. v. , tranne le udienze per la assegnazione o l’autorizzazione alla vendita e di conversione nelle esecuzioni mobiliari e quelle dei procedimenti di esecuzione presso terzi saranno svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lettera h del comma 7 art. 83 del decreto legge, nella misura massima di 12 procedimenti ad udienza scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo…; le udienze nei procedimenti del Settore fallimentare relative a verifica dello stato passivo, prefallimentari e di approvazione del rendiconto e di opposizione allo stato passivo saranno svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lettera h del comma 7 dell’art. 83 del decreto legge, nella misura massima di 12 procedimenti ad udienza scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo”.

FINO AL PRIMO SETTEMBRE VIENE SOSPESA ANCHE LA LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI: SI PROCEDE SOLO PER QUELLI AGGIUDICATI. LE VENDITE GIUDIZIARIE RIPRENDERANNO A REGIME DAL PROSSIMO NOVEMBRE


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