Il Messaggero 15 marzo 2020 -  Crisi, per le piccole e medie imprese slitta l’allerta - Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 introduce misure urgenti a favore di famiglie, imprese e lavoratori per l’emergenza epidemiologica del Covid-19 in Italia

Il Messaggero 15 marzo 2020 - Crisi, per le piccole e medie imprese slitta l’allerta - Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 introduce misure urgenti a favore di famiglie, imprese e lavoratori per l’emergenza epidemiologica del Covid- 19 in Italia

  • Icona data inserimento news 30 giugno 2020

L’obbligo di segnalare lo stato di crisi da parte dell’organo di controllo o dei creditori qualifi cati è rinviato di sei mesi: l’entrata in vigore è prevista per il 15 febbraio 2021


Le diffi coltà di crescita economica che già affl iggono da diverso tempo il sistema imprenditoriale italiano si stanno repentinamente intensifi cando a causa dell’emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus (COVID- 19). In questo scenario l’Esecutivo ha già da ora posto in essere alcune misure di sostegno alle piccole e medie imprese, PMI, prevedendo lo slittamento di alcuni obblighi derivanti dal nuovo Codice della Crisi. Sono evidenti gli effetti economici del momento, quali ad esempio il rallentamento dell’attività produttiva e la riduzione delle vendite e l’erogazione dei vari servizi, dovuti sostanzialmente alla gestione dell’emergenza in corso e alle oggettive diffi coltà produttive. Le imprese dovranno pertanto affrontare l’attuale situazione e attuare tutte le modalità che consentano di assorbire le diffi coltà per poter rilanciare l’attività e riposizionarsi rapidamente in maniera stabile sul mercato di riferimento. Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle aziende giocheranno un ruolo fondamentale per questa ripresa per i prossimi mesi. Sull’argomento, la dottoressa Sonia Mazzucco – dottore commercialista in Roma – riferisce che “Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 53 del 2 marzo 2020”, ha introdotto con urgenza le prime misure a favore di famiglie, imprese e lavoratori connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Tra le varie disposizioni che interessano le imprese, risalta la proroga dell’entrata in vigore del sistema dell’allerta previsto nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa alla data del 15 febbraio 2021 invece del 15 agosto 2020 per la concreta applicazione dell’obbligo di segnalazione in capo agli organi di controllo e dei creditori pubblici qualifi cati. Ricorda al riguardo che già nel correttivo del Codice della Crisi di febbraio era stato previsto tale slittamento, ora con il Decreto Coronavirus approvato per tutte le piccole e medie imprese. In particolare, continua la commercialista, < l’intervento del Governo con il D. L. n.   9/2020 ha quindi previsto una gradualità nell’avvio del sistema delle segnalazioni all’Organismo di Composizione della Crisi, esonerando dall’assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, tutte le micro, piccole e medie imprese che, anche a fronte dei danni economici derivanti dall’attuale emergenza sanitaria causata dalla diffusione del “Coronavirus” nel breve termine avranno diffi coltà a dotarsi degli strumenti necessari per rilevare i sintomi della crisi e per mettere in atto le azioni indispensabili per arginarla. Le imprese che potranno benefi ciare di tale proroga sono, in sostanza, tutte le c. d. “PMI”, ovvero quelle realtà che sono state qualifi cate dalla Commissione Europea come segue: da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 3. Nell’ambito della categoria delle PMI, si defi nisce microimpresa l’impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere…”> . In conclusione, la dottoressa afferma che < il maggior termine concesso consentirà alle imprese di non essere assoggettate in tempi imminenti a tutti quegli obblighi previsti dal nuovo Codice,

LA PROROGA INTERESSA TUTTE LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A CUI È STATO CONCESSO MAGGIORE TEMPO PER ADEGUARSI AL SISTEMA DI ALLERTA CHE RENDE OBBLIGATORIE LE SEGNALAZIONI

che nell’attuale situazione non consentirebbero di arginare la crisi con gli strumenti offerti, ma probabilmente sarebbero soltanto un ulteriore onere a carico di un sistema economico già palesemente in difficoltà> .

L’allerta nel nuovo Codice della Crisi

La commercialista Mazzucco, soffermandosi proprio sugli Strumenti di allerta previsti all’art. 12 del D. Lgs. n. 14/2019, specifi ca che la normativa li ha defi niti come obblighi di segnalazione posti a carico di specifi ci soggetti, a seconda dei quali, si parlerà di “allerta interna” o “allerta esterna”. Nel primo caso, rammenta la dottoressa, ci si riferisce agli Organi di controllo societari, al revisore e alla società di revisione, nel secondo caso invece ai creditori defi niti nella stessa normativa “qualifi cati” ed indentifi cati nell’Agenzia delle Entrate, nell’INPS, nell’Agente della Riscossione delle Imposte. Inoltre la dottoressa Mazzucco sottolinea che < tali oneri di segnalazione sono finalizzati – unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore secondo quanto previsto nel codice civile – a rilevare tempestivamente gli “indizi di crisi dell’impresa” e a consentire una “sollecita adozione delle misure più idonee” alla loro “composizione”> , precisando che < tale articolo 12 del Codice è una delle costole portanti della riforma in atto! > . ed ancora < il Debitore può, anche prima del ricevimento della segnalazione da parte dei citati soggetti, presentare istanza di composizione assistita per la gestione dello stato di crisi. In tal caso il referente dell’OCRI che ha ricevuto la richiesta, informa i soggetti avvertendoli che sono esonerati dall’obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento. Il debitore, all’esito dell’allerta o anche prima della sua attivazione, potrà accedere al procedimento di composizione della crisi che si svolge dinanzi all’OCRI> . Molti si chiedono come avvenga la segnalazione dello stato di crisi dell’impresa da parte degli organi di controllo della società e dei creditori pubblici qualifi cati. La dottoressa Mazzucco riferisce che < per quanto riguarda la c. d. “allerta interna” (art. 14 D. Lgs. n. 14/2019), gli organi di controllo societari, il revisore legale e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verifi care che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative: 1) se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato; 2) se sussista l’equilibrio economico fi - nanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione. Nonché i suddetti soggetti di controllo hanno l’obbligo di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi. La segnalazione deve essere “…motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certifi cata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fi ssazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi …”, gli organi di controllo societari, il revisore legale e la società di revisione “…informano senza indugio l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all’obbligo di segretezza…” (art. 14, comma 2, D. Lgs. n. 14/2019) > . Continua la dottoressa riferendo che

Esposizione debitoria di importo rilevante

Come sottolinea la dottoressa Mazzucco, la connotazione di importo rilevante differisce a seconda della tipologia di creditore qualifi cato su cui ricade l’obbligo di segnalare lo stato di crisi. E così, per l’Agenzia delle Entrate l’importo viene ritenuto rilevante quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica sia pari ad almeno il 30% dei volumi d’affari del medesimo periodo e non inferiore ad € 25. 000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione Modello IVA relativa all’anno precedente fi no ad € 2. 000. 000, non inferiore ad € 50. 000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione Modello IVA relativa all’anno precedente fi no ad € 10. 000. 000, non inferiore ad € 100. 000 per volumi d’affari risultanti dalla dichiarazione del Modello IVA relativa all’anno precedente oltre € 10. 000. 000; per l’INPS, invece, quando il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di € 50. 000; infi ne, per l’Agente della Riscossione, quando la sommatoria dei crediti affi dati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o defi nitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di € 500. 000 e, per le imprese collettive, la soglia di € 1. 000. 000. In caso di mancato assolvimento degli obblighi di segnalazione, vi sono delle conseguenze in capo ai creditori qualifi cati, ed in particolare: per l’agenzia delle Entrate e per l’INPS l’ineffi cacia della prelazione sui loro crediti e per l’Agente della riscossione il mancato riconoscimento del credito per spese ed oneri. Conclude la commercialista Mazzucco che, al fi ne di agevolare l’attività dei creditori qualifi cati, le Camere di Commercio renderanno disponibili - esclusivamente a quest’ultimi - un elenco su base nazionale di tutti i soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risulteranno anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l’accesso ad una delle procedure di regolazione della stessa.

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