Il Messaggero 23 feb 2020 - Crisi d’impresa, come formare gli esperti del “recupero” - Un corso di eccellenza all’Università di Firenze sul “Diritto della gestione e risoluzione della crisi economica”, con docenti universitari, giudici e commercialisti

Il Messaggero 23 feb 2020 - Crisi d’impresa, come formare gli esperti del “recupero” - Un corso di eccellenza all’Università di Firenze sul “Diritto della gestione e risoluzione della crisi economica”, con docenti universitari, giudici e commercialisti

  • Icona data inserimento news 30 giugno 2020

Panzani, già presidente di Corte d’Appello: l’azienda in crisi deve ricorrere alla ristrutturazione in una fa se precoce, per evitare lo stato di insolvenza che danneggia dipendenti, proprietari e creditori


CORSO POST LAUREA

Dal 2016 il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze organizza un corso di formazione post lauream di eccellenza intitolato “Diritto della Gestione e Risoluzione della Crisi Economica”. L’intento del Dipartimento è quello di offrire ai fruitori del corso un livello di conoscenza delle procedure concorsuali minori tale da metterli in grado, dopo il superamento dell’esame fi nale, di poter immediatamente gestire una procedura. Il coordinamento scientifi co è stato affi - dato alla prof. ssa Elena Gori, mentre la dott. ssa Maria Lucetta Russotto è stata designata quale coordinatore per la formazione. Fin dalla prima edizione, il Comitato Scientifi co composto, tra l’altro dal presidente emerito della Corte di Cassazione Renato Rordorf, ha prescelto un programma di vocazione formazione interdisciplinare, analizzando novità normative e giurisprudenza recente nell’ambito delle materie della crisi dell’impresa e del sovraindebitamento anche del consumatore, avuto riguardo degli insegnamenti di Diritto civile e commerciale; Diritto delle procedure concorsuali e dell’esecuzione civile; Economia aziendale; Diritto tributario e previdenziale; Diritto bancario e Diritto penale. Da sottolineare che, per l’elevato livello del corso tenuto dai più autorevoli magistrati e docenti universitari affi ancati da professionisti indicati dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Firenze, il Ministero della Giustizia ha ritenuto di concedere al corso il proprio patrocinio istituzionale. Del programma didattico, che include le materie previste dalla Scuola Superiore della Magistratura ex art. 356 del d. lgs 14/19, ci limitiamo a segnalare che verte su tutte le procedure concorsuali, minori e maggiori: da quelle di allerta e di composizione assistita della crisi, sia da sovraindebitamento che d’impresa agli accordi di ristrutturazione dei debiti, dagli ammortizzatori sociali ai piani attestati di risanamento, alla cessione dei beni immobili e rami d’azienda, sino alla procedura di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale. Nel corso del modulo formativo del 10 gennaio 2020 sono intervenuti Luciano Panzani, che soltanto da pochi giorni ha lasciato la Presidenza della Corte d’Appello di Roma; Renato Rordorf, Presidente emerito di Cassazione; il Giudice delegato di Viterbo dott. Antonino Geraci e la dott. ssa Maria Lucetta Russotto, che ha sviluppato in modo particolare la trasversalità che investe la normativa e le tecniche di accounting. La relazione del dottor Panzani, che è stato uno dei primi a prendere la parola, ha riguardato il sistema dell’allerta, mentre il Presidente Renato Rordorf, da sempre sensibile al tema delle responsabilità degli amministratori, ha affrontato le problematiche che derivano dall’obbligo per le aziende di dotarsi di adeguati assetti organizzativi. Il Giudice dott. Antonino Geraci ha poi analizzato le dinamiche intercorrenti tra la nuova fase di allerta, la risoluzione assistita e la successiva apertura della liquidazione giudiziale/controllata focaPROSSIMO APPUNTAMENTO Domenica 01/03/2020 ROMA tel. 06. 3770. 81 MILANO tel. 02. 75709258 NAPOLI tel. 0812473309 LECCE tel. 0832. 2781 Un corso di eccellenza all’Università di Firenze sul “Diritto della gestione e risoluzione della crisi economica”, con docenti universitari, giudici e commercialisti Crisi d’impresa, come formare gli esperti del “recupero” Panzani, già presidente di Corte d’Appello: l’azienda in crisi deve ricorrere alla ristrutturazione in una fa se precoce, per evitare lo stato di insolvenza che danneggia dipendenti, proprietari e creditori

CORSO POST LAUREA L’ALLERTA PRECOCE PER NON ARRIVARE AL NEGOZIATO CON I CREDITORI QUANDO LA SITUAZIONE È TROPPO COMPROMESSA E PER EVITARE FINANZIAMENTI CON PRATICHE ILLEGITTIME

lizzando l’attenzione sul nuovo approccio previsto dal Codice della Crisi. Degli interventi dei tre principali relatori, Panzani, Rordorf e Geraci, diamo ampiamente conto, in tre puntate, a cominciare da oggi, 23 febbraio. Le successive due sono in programma per il 1° e 8 marzo. Ma andiamo con ordine, partiamo dal Presidente Panzani, esperto di diritto fallimentare e commerciale. Ecco le sue parole.

Come tentare con successo il recupero

< < È un principio acquisito a livello internazionale - spiega il dottor Panzani - che la prima condizione per poter tentare con successo il recupero dell’impresa in crisi è il tempestivo accesso ad una procedura di ristrutturazione, fondata ad un tempo su un adeguato piano d’intervento e sull’accordo con i creditori per dilazionare o ridurre il debito. La Legislative Guide dell’Uncitral osserva: «One of the objectives of reorganization proceedings is to establish a framework that will encourage debtors to address their fi nancial diffi culties at an early stage to enable the business to continue to the benefi t of the debtor and creditors alike». Anche considerando il 1° punto della Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014 per l’armonizzazione del diritto concorsuale dei Paesi membri precisa che «obiettivo della presente raccomandazione è garantire alle imprese sane in diffi coltà fi nanziaria, ovunque siano stabilite nell’Unione, l’accesso a un qua¬dro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fa¬se precoce in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore to¬tale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale».

Ristrutturazione preventiva

Il principio è stato ribadito nella direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva. La direttiva introduce l’obbli¬go per gli Stati membri di assicurare un regime diretto a facilitare la ristrutturazione preventiva dell’impresa ove vi sia probabilità d’insolvenza (insolvency likelihood). Per raggiungere tale risultato la Commissione non prevede una disciplina completa della procedura di ristrutturazione, ma ne regola soltanto alcuni aspetti, tra cui la previsione di strumenti di allerta precoce (art. 3). Ai sensi dell’art. 3, com¬ma 1, gli early warning tools debbono essere chiari e trasparenti, in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio. Tali strumenti possono includere (art. 3, comma 2): a) meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento; b) servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private; c) incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fi scali e di sicurezza sociale, affi nché segnalino al debitore gli andamenti negativi.

Posizioni contrastanti sull’istituto dell’allerta

Il Codice della crisi dà attuazione - continua il dottor Panzani - all’istituto dell’allerta, previsto dall’art. 4 della legge delega. Com’è noto, il dibattito sull’introduzione in Italia della procedura di allerta e composizione assistita della crisi è risalente e, anche dopo che la prima Commissione Rordorf cui era stato affi dato il compito di redigere il progetto di legge delega, ne aveva delineato lo schema, sono rimaste forti contrapposizioni sull’utilità dell’istituto. La Commissione Trevisanato, istituita dal Ministro della Giustizia nel 2001 e dai cui lavori è derivata in gran parte la riforma delle procedure concorsuali del 2005- 2006 (riforma Vietti), aveva proposto di istituire un sistema di misure di allerta dirette «a favorire l’emersione tempestiva della crisi d’impresa e l’attivazione delle iniziative volte a porvi rimedio». Il progetto era mutuato dall’esperienza francese, che conosce appunto una procédure d’alerte, fondata sull’esistenza di «atti di natura tale da compromettere la continuità aziendale» ed è attivata dai commissaires aux comptes, i nostri sindaci, e a determinate condizioni anche dai soci delle società di capitali e dal comité d’entreprise nelle imprese che hanno almeno 50 dipendenti o anche meno se vi è un accordo collettivo (art. L. 2323- 78 del Code du travail), oltre che dal Presidente del Tribunale di commercio anche di propria iniziativa (art. L. 611- 2 del Code de commerce). I commissaires debbono invitare il presidente del consiglio di amministrazione della società interessata a far deliberare il consiglio sui fatti rilevati. In difetto o quando la continuità aziendale continua ad essere compromessa, deve essere convocata l’assemblea della società. Di tutte queste iniziative i commissaires informano il Presidente del Tribunale di commercio, che ha autonomi poteri d’indagine. L’Amministrazione fi nanziaria e gli enti previdenziali debbono iscrivere i loro crediti in pubblici registri se viene superato un certo ammontare ed un certo ritardo nei pagamenti. In questo modo l’imprenditore viene stimolato ad accedere alle procedure concorsuali, anche in forma soft, come il mandat ad hoc¸ che ha la funzione di facilitare il raggiungimento di un accordo tra l’imprenditore ed i suoi creditori, con l’aiuto di un mandatario designato dal Tribunale.

La proposta della Commissione Trevisanato

Il mandat ad hoc e la conciliation, procedure nate sul campo dalle prassi giurisprudenziali e poi codifi cate, rispondono proprio alla fi nalità principale della disciplina francese che è di favorire il raggiungimento di un accordo tra debitore e creditori con in vista la prosecuzione dell’attività d’impresa. La proposta della Commissione Trevisanato non fu accolta perché la si vide come un’indebita ingerenza nella libertà dell’imprenditore di gestire autonomamente la crisi d’impresa sino a quando questa non fosse sfociata in un vero e proprio stato d’insolvenza. Nel tempo è emersa la consapevolezza che l’allerta è un utile strumento per evitare di arrivare alla negoziazione con i creditori quando la situazione è troppo compromessa e per evitare che l’imprenditore si fi nanzi con pratiche illegittime e dannose come non versare l’Iva o non pagare i contributi.

Obiettivo: anticipare l’emersione della crisi

Gli obiettivi della procedura di allerta e composizione assistita della crisi previsti dal Codice della crisi e dell’insolvenza sono: la tempestività dell’intervento risanatore come condizione per salvaguardare i valori dell’impresa, “allerta” quindi volta ad anticipare l’emersione della crisi, intesa come strumento di sostegno, diretto in prima battuta ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e fi nanziario dell’impresa, e destinato a risolversi all’occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell’accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi (ad esempio quelli meno confl ittuali, o più strategici). La disciplina dell’allerta si traduce in obblighi posti a carico di tutti gli imprenditori, ma in modo particolare di quelli costituiti in forma societaria o comunque collettiva, di istituire idonei assetti organizzativi diretti a rilevare tempestivamente l’insorgere di situazioni di crisi. Tali obblighi gravano sugli amministratori e sul rispetto di questo dovere debbono vigilare gli organi di controllo, in particolare il collegio sindacale ove esistente. Si tratta di intervenire sull’organizzazione contabile in modo da rilevare che i fl ussi di cassa previsti siano idonei a fi nanziare gli impegni futuri. L’allerta propriamente detta - osserva sempre il dott. Panzani - si compone poi nell’allerta interna, affi data agli organi di controllo delle società e al revisore ( che non esistono in tutte le società, ma in quelle di certe dimensioni, escluse comunque le società più grandi che si presume che abbiano comunque un impianto adeguato) e nell’allerta esterna, che è compito dei creditori istituzionali ( Agenzia delle Entrate, INPS, concessionari della riscossione delle imposte) che debbono segnalare il mancato versamento di IVA, contributi previdenziali e tributi oggetto di riscossione quando siano superate determinate soglie, comunque elevate.

OCRI, gli organismi di composizione

Le segnalazioni sono destinate agli OCRI, gli organismi di composizione della crisi, istituiti presso le Camere di commercio, ove l’imprenditore segnalato viene convocato avanti ad un collegio di esperti e dove, dopo l’audizione, egli può chiedere di avviare la procedura di composizione assistita della crisi per raggiungere un accordo con i creditori o può benefi ciare di un termine per avviare una procedura di ristrutturazione o liquidazione avanti al Tribunale. Nei casi di insolvenza conclamata è prevista una segnalazione al P. M. che può chiedere la liquidazione giudiziale (il nuovo nome del fallimento) onde evitare frodi e manovre dilatorie. Se si raggiunge l’accordo, questo produce effetti analoghi al piano attestato già previsto dalla disciplina previgente, che ha dato buona prova. La possibilità di chiedere al giudice misure provvisorie che fermino le azioni esecutive dei creditori consente al debitore - conclude il dottor Panzani - di proseguire positivamente il tentativo di composizione della crisi. Obblighi di lealtà e correttezza nelle trattative gravano sia sui creditori che sul debitore. La sfi da sta tutta nell’effi cienza dell’OCRI e nell’autorevolezza dei suoi membri. La riforma entrerà in vigore ad agosto. Il successo dipenderà in gran parte dall’effi cienza dell’organizzazione che le Camere di Commercio saranno in grado di darsi> > .

SOLVENZA CONCLAMATA PREVISTA LA SEGNALAZIONE AL P. M. CHE PUÒ CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (NUOVO NOME DEL FALLIMENTO), ONDE EVITARE FRODI E MANOVRE DILATORIE

PROCEDURE CONCORSUALI,

CORSO DI ECCELLENZA ALL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE

AVVIATO NEL 2016

Da quattro anni Il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze organizza un corso di formazione post lauream di eccellenza intitolato “Diritto della Gestione e Risoluzione della Crisi Economica”.

OFFERTA FORMATIVA

grado di consentire ai soggetti fruitori del corso di avere un livello di conoscenza delle procedure concorsuali minori tale da metterli in grado, al momento del superamento dell’esame fi - nale, di poter immediatamente gestire una procedura.

FINALITÀ PRINCIPALI

Fornire una corretta rappresentazione delle fasi della crisi dell’impresa e del suo processo di risanamento o di liquidazione. Acquisire conoscenze economico- fi nanziarie, contabili e tecnico- giuridiche necessarie per poter comprendere ed affrontare, secondo la migliore prassi professionale, le diverse fasi della crisi d’impresa e del suo processo di risanamento o di liquidazione. superamento dell’esame fi - nale, di poter immediatamente gestire una procedura.

COMPETENZE

Il discente al termine del corso dovrà essere in grado di: 1) identifi care e analizzare i sintomi o lo stato di crisi di un’impresa impiegando tecniche avanzate di analisi fi nanziaria; 2) individuare le modalità di disinvestimento o di gestione alternativa degli attivi patrimoniali e di ristrutturazione delle diverse passività; 3) defi nire e redigere un piano di risanamento aziendale; 4) individuare le soluzioni giuridiche adatte al tipo di impresa e alla natura della crisi; 5) sapere impostare adeguati assetti organizzativi e creare specifi ci fl ussi informativi; 6) gestire una procedura concorsuale, sia di carattere liquidatorio che di carattere concordatario.

 

continua messaggero del 1/3/20

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