Il Messaggero 16 feb 2020 - Spese per la divisione, il debitore è soccombente - L’intervento del magistrato della IV sezione Esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma alle due giornate “di alta formazione” al teatro Manzoni

Il Messaggero 16 feb 2020 - Spese per la divisione, il debitore è soccombente - L’intervento del magistrato della IV sezione Esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma alle due giornate “di alta formazione” al teatro Manzoni

  • Icona data inserimento news 30 giugno 2020

Il giudice d’Ambrosio: nella divisione endoesecutiva il debitore esecutato deve farsi carico delle spese sostenute dal creditore. Un altro orientamento propende per la ripartizione pro- quota fra tutti i condividenti


Uno dei temi “caldi” all’interno del giudizio di divisione endoesecutiva è quello delle spese. Ne ha parlato il giudice della IV sezione del Tribunale di Roma il giudice Federica d’Ambrosio nel corso delle due giornate di lavori svoltesi di recente al teatro Manzoni di Roma. Qui di seguito riportiamo ampi stralci della sua relazione: < Il tema del mio intervento sconta la lacunosità della disciplina normativa in materia di divisione che si instauri all’interno del processo esecutivo, allorquando, cioè, il pignoramento abbia ad oggetto una quota di un diritto reale, lacunosità che ha portato all’adozione di prassi creative, diverse tra i vari uffi ci, onde colmare tali vuoti normativi. Non solo. Il tema che mi accingo a trattare, con lo scopo di fornire una rifl essione sul punto, presenta soluzioni diverse a seconda che si propenda per un inquadramento della divisione endoesecutiva quale mera parentesi – sia pure cognitiva – del processo esecutivo o, piuttosto, quale giudizio in tutto e per tutto assimilabile alla divisione cd. ordinaria.

Due tesi a confronto

I sostenitori della prima tesi, fanno leva sulla circostanza che nel giudizio di divisione endoesecutiva l’attore è il creditore, di norma il pignorante, che, agisce iure proprio , in forza di una legittimazione eccezionale derivante dalla facoltà di soddisfare il proprio credito riconosciutogli in via diretta ed immediata dall’art. 2740 c. c. In capo all’attore- creditore non sarebbe quindi confi gurabile un interesse sostanziale alla divisione, riscontrabile, di contro, nei giudizi di scioglimento della comunione ordinaria.

NEI GIUDIZI DI DIVISIONE ORDINARIA LE SPESE VANNO POSTE A CARICO DELLA MASSA

Ora, mentre nei giudizi di divisione ordinaria, vanno poste a carico della massa (cioè ogni condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa alle spese processuali comuni in proporzione della quota di spettanza) le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio [di divisione] alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall’ingiustifi cato comportamento della parte (cfr. , ex multis, Cass. 22903/2013; Cass. n. 3083/2006, Cass. n. 7059/2002), in quelli che vengono instaurati a seguito della pronuncia ex art. 600 e 601 c. pc. da parte del G. E. , ricorre una parziale deroga rispetto all’orientamento giurisprudenziale in precedenza citato perché l’attrice non deve essere gravata, neppure parzialmente, delle spese di causa, non avendo un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo in via surrogatoria del debitore. In questo secondo caso, infatti, - spiega ancora il giudice d’Ambrosio - si tratta di spese affrontate per il miglior esito della procedura e nell’interesse comune del ceto creditorio: si tratta , in sostanza di spese dell’esecuzione forzata, che l’anticipante ha diritto di vedersi interamente rimborsate Fermo dunque il principio secondo il quale il creditore procedente che abbia dato impulso al giudizio divisorio incidentale non deve essere gravato, neppure in parte, delle relative spese, occorre allora stabilire quale sia il criterio di riparto applicabile dal lato passivo. Ci si chiede, in particolare, se le spese sostenute dal creditore- attore debbano essere poste tutte a carico del debitore che ha “causato” la divisione in conseguenza del suo inadempimento o se, diversamente, esse debbano essere ripartite pro- quota tra i condividenti come nella divisione ordinaria. Secondo una prima tesi, nei rapporti tra creditore- attore e debitore esecutato si confi gura una vera e propria soccombenza a carico di quest’ultimo (c. d. principio di causalità) e quindi il procedente avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione, con privilegio ex artt. 2755 e 2770 c. c. Questo privilegio prevale sulle ipoteche già iscritte ex art. 2777 c. c. e anche sulle ipoteche iscritte a garanzia di eventuali conguagli dovuti ai condividenti ex art. 2817 co. II c. c. [6]. Nei rapporti interni tra comproprietario- debitore e comproprietari terzi dovrebbe comunque trovare applicazione il criterio ordinario del riparto pro- quota, valevole in materia di spese divisionali. Secondo un’altra a tesi, invece, lo status di debitore di uno dei comproprietari non può essere equiparato alla soccombenza, tant’è che il debitore ben potrebbe essere convenuto in un giudizio di divisione esterno alla procedura esecutiva da un contitolare non obbligato e, in tal caso, egli dovrebbe sopportare soltanto una quota parte delle spese. Pertanto, poiché anche nel giudizio divisorio incidentale vi è un interesse comune allo scioglimento della comunione, a prescindere da chi lo abbia introdotto, dovrebbe trovare comunque applicazione il principio generale valevole in materia di scioglimento della comunione. La prima tesi è seguita da coloro che valorizzano il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all’esecuzione, sottolineato dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità. In questa ultima prospettiva, il comproprietario- debitore, avendo dato causa con il suo inadempimento al giudizio di divisione endoesecutivo, dovrà senz’altro essere ritenuto soccombente rispetto al creditore attore, mentre tra i comproprietari troverà applicazione il criterio del riparto delle spese in proporzione alle rispettive quote in ragione del comune interesse allo scioglimento della comunione.

La liquidazione delle spese

Le spese debbono essere liquidate con la sentenza, se la divisione abbia assunto carattere contenzioso, o con l’ordinanza ex art. 789 c. p. c. in caso di chiusura della divisione con progetto divisionale concordato. In particolare, laddove non vi sia controversia, neppure sulle spese (sul modo di ripartirle e sul quantum), la liquidazione non potrà avvenire che con ordinanza; la liquidazione assumerebbe, dato il carattere esecutivo dell’ordinanza ex art. 789 c. p. c. , natura di condanna. Nell’ipotesi di contestazione sulle spese, sarà invece inevitabile la decisione con sentenza solo su questo punto e l’esito amichevole del giudizio divisorio incidentale non comprenderà il capo relativo alle spese…. …Stabilito il criterio di ripartizione delle spese dal lato passivo (soccombenza tra creditore e debitore e pro- quota tra contitolare obbligato e comproprietari terzi), occorre a questo punto stabilire in che modo il creditore possa in concreto recuperare le anticipazioni sostenute. L’ipotesi più comune Al riguardo, bisogna necessariamente operare un distinguo tra l’ipotesi in cui il progetto divisionale preveda lo scioglimento della comunione in natura, con attribuzione delle porzioni del bene indiviso a ciascun comproprietario in ragione delle rispettive quote, dall’ipotesi in cui il progetto divisionale venga predisposto all’esito della vendita dell’intero, con attribuzione a ciascun comproprietario di una somma corrispondente al valore della sua quota. Questa ultima ipotesi è la più comune nella prassi giudiziaria. In tal caso il giudice istruttore, al fi ne di formare il progetto divisionale, dovrà stabilire quale è l’entità delle spese sostenute dall’attore per il giudizio di divisione e quindi provvedere alla relativa liquidazione e procedere con i criteri anzidetti all’imputazione… …Nella prassi accade tuttavia che il creditore sia autorizzato dal giudice istruttore a “prelevare” le anticipazioni liquidate direttamente dal ricavato dalla vendita. In tal modo viene determinata la massa netta da dividere (al netto delle anticipazioni su di essa gravanti, che ciascun contitolare è tenuto a sopportare in proporzione della rispettiva quota) e così la somma netta da dividere pro- quota. Le spese di lite – conclude il giudice d’Ambrosio - vengono liquidate dal giudice istruttore con il provvedimento che defi nisce la divisione, e vengono generalmente compensate tra attore e comproprietari terzi, messe invece a carico del debitore che viene condannato alla rifusione delle spese processuali in favore del creditore- attore, che le recupererà nell’esecuzione con privilegio ex art. 2770 c. c…. …Si pone infi ne la questione delle spese sostenute dai creditori intervenuti nella divisione incidentale.

IL GIUDICE ISTRUTTORE LIQUIDA LE SPESE DI LITE CON IL PROVVEDIMENTO CHE DEFINISCE LA DIVISIONE

In tal caso, se il creditore intervenuto ha svolto attività difensiva (se il suo intervento è stato “utile”), le spese processuali gli andrebbero riconosciute in applicazione del criterio di soccombenza; se l’attività è stata “neutra” o inutile, non vi è motivo di addossare ai condividenti (compreso l’esecutato) dette spese, da ritenersi superfl ue. Quanto alle spese processuali sostenute dai comproprietari terzi, se la costituzione in giudizio non ha alcuna utilità, dovrebbe procedersi a compensazione tra creditore- attore e terzi contitolari e tra debitore e contitolari- terzi. Appare in ogni caso evidente che la questione delle spese di lite debba trovare soluzione caso per caso; diversamente, per le anticipazioni sostenute nell’interesse comune dal creditore- attore trovano applicazione i principi generali sopra enunciati> .

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