Il Messaggero 15 dic 2019 - Crisi d’impresa, prima del dissesto si corre ai ripari - All’Università della Tuscia a Viterbo si è svolto un Convegno sul “Diritto dell’impresa e gestione della crisi”. Tra i relatori giuristi, magistrati, commercialisti e avvocati

Il Messaggero 15 dic 2019 - Crisi d’impresa, prima del dissesto si corre ai ripari - All’Università della Tuscia a Viterbo si è svolto un Convegno sul “Diritto dell’impresa e gestione della crisi”. Tra i relatori giuristi, magistrati, commercialisti e avvocati

  • Icona data inserimento news 25 giugno 2020

La riforma organica delle procedure concorsuali ha introdotto sistemi di allerta per la prevenzione e la salvaguardia della continuità aziendale. Al bando la parola fallimento, arriva la “liquidazione giudiziale”


Ad eccezione di alcune norme per le quali era stata prevista una introduzione anticipata, il 15 agosto 2020 entrerà pienamente in vigore il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, contenente il testo del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” che riforma la disciplina concorsuale. La nuova legge, di cui molti riconoscono gli obiettivi qualifi canti, ha però suscitato critiche ancor prima del varo, tanto che molti esperti hanno richiesto interventi correttivi e lo scorso mese di giugno sono stati apportati alcuni cambiamenti. Non solo. E’ ormai certo che, prima di diventare pienamente attuativo, il D. Lgs. subirà alcune ulteriori modifi che. Per questi motivi, e per la delicatezza della materia, gli addetti ai lavori considerano il Codice un “cantiere aperto”, perché si ponga rimedio alle criticità rilevate. La disciplina di base, risalente al regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, negli anni aveva subito numerosi cambiamenti, in particolare con il Dl 9 gennaio 2006, n. 5. Ma gli interventi normativi, di natura episodica ed emergenziale, avevano fi nito per creare un divario tra le vecchie disposizioni che restavano invariate e le nuove. Da qui l’urgenza di ricondurre la materia a sistema organico di norme. Alla spinta riformatrice interna si è anche aggiunta una direttiva europea, detta Insolvency, già in vigore in molti Paesi, volta a promuovere un diverso modo di affrontare la crisi. Dunque, tra pochi mesi il nuovo Codice soppianterà la legge fallimentare in vigore, ma non sarà un passaggio facile. Intorno a questi temi, delicatissimi, si è sviluppato il Convegno di studi di Viterbo del 22 ottobre scorso, organizzato dall’Università della Tuscia e dal Tribunale della città. I lavori sono stati aperti nell’Aula Magna dal Rettore Alessandro Ruggieri: < > . Mentre il Presidente del Tribunale di Viterbo, Maria Rosaria Covelli, ha sottolineato che < > . La Presidente Covelli ha poi aggiunto che < > . Al tavolo c’erano gli esperti della materia, tra cui giuristi, magistrati, professori universitari, avvocati e dottori commercialisti. Molti erano concordi nel dire che < > , comprendente un corpus di 359 articoli, pubblicati nella Gazzetta Uffi ciale del 14 febbraio 2019. Ma come è nato il Convegno di Viterbo? < > . PROSSIMO APPUNTAMENTO Domenica 22/12/2019 ROMA tel. 06. 3770. 81 MILANO tel. 02. 75709258 NAPOLI tel. 0812473309 LECCE tel. 0832. 2781 All’Università della Tuscia a Viterbo si è svolto un Convegno sul “Diritto dell’impresa e gestione della crisi”. Tra i relatori giuristi, magistrati, commercialisti e avvocati Crisi d’impresa, prima del dissesto si corre ai ripari La riforma organica delle procedure concorsuali ha introdotto sistemi di allerta per la prevenzione e la salvaguardia della continuità aziendale. Al bando la parola fallimento, arriva la “liquidazione giudiziale” responsabilità sia per il caso di omissione, sia per il caso di azione, ma, determinatasi la crisi, l’indagine sull’accaduto potrebbe fi nire col porre l’enfasi sulla responsabilità da omissione; altro tema critico è rappresentato dalla trascurata posizione dei soci di minoranza nelle procedure che riguardano i gruppi > > . Avremmo voluto ospitare tutti gli interventi dei relatori ma ci è impossibile, ci ripromettiamo però di pubblicare più puntate sul Convegno di Viterbo e di mantenere alta l’attenzione sul tema della riforma fallimentare, di cui continueremo a seguire gli sviluppi. Diamo ora conto di uno degli interventi centrali, quello del professore emerito Floriano d’Alessandro.

IL CONVEGNO PER IL PROF. D’ALESSANDRO QUALCHE SCETTICISMO NON È INGIUSTIFICATO, SPECIE QUANDO SI PENSA A QUANTE MODIFICAZIONI E RITOCCHI HA SUBITO NEI TRE LUSTRI DELLA SUA VITA L’ULTIMA “RIFORMA ORGANICA” DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Floriano d’Alessandro, professore emerito:

< < Viviamo nell’età della decodifi cazione, secondo il felice e fortunato slogan di Natalino Irti. Ciò non signifi ca certamente che la nostalgia dei codici non sia fortissima, come dimostra - afferma Floriano d’Alessandro, professore emerito di Diritto commerciale dell’Università La Sapienza di Roma - il loro moltiplicarsi nei tempi recenti, da quello del consumo a quello della privacy, dalle assicurazioni alla circolazione stradale, dal turismo alla giustizia amministrativa, per citare solo i primi che mi vengono in mente (e senza menzionare quelli che più pudicamente si presentano come testi unici). Al nutrito elenco si aggiunge oggi anche il codice della crisi di impresa. Può sembrare una contraddizione, e forse lo è. Per la verità, quando parliamo di codice intendiamo un corpus di norme nel quale una certa materia trovi completa e stabile disciplina. E non a caso, l’archetipo è il codice di Napoleone, ancora in vigore in Francia dopo oltre due secoli, figlio della razionalità illuministica e delle sue idee chiare e distinte, espresse in una prosa che Stendhal dichiarava di prendere a modello. E tuttavia, se lo giudichiamo con questo metro, il codice “Rordorf”, almeno dal punto di vista della completezza, nasce già … decodificato. Invero, i suoi quattrocento articoli, sebbene abbraccino, apprezzabilmente, anche istituti quali il sovraindebitamento del consumatore e simili, lasciano per contro totalmente fuori, tra l’altro, i grandi dissesti, soggetti alla legge sull’amministrazione straordinaria, le banche ed imprese affi ni, le assicurazioni ecc. Non sono eccezioni da poco, se si pensa che riguardano tutte le attività fi nanziarie – le quali, secondo quanto diffusamente si sostiene, costituiscono ormai la parte più cospicua delle economie contemporanee – e, per il resto, tutte le imprese degli altri settori aventi un minimo rilievo dimensionale> > .

< < Da un codice ci si sarebbe invece aspettato una parte generale, contenente il nucleo di principi e regole comuni con riferimento a tutte le crisi, e poi - ha continuato il prof. d’Alessandro - le singole parti speciali, contenenti le norme destinate a trovare applicazione solo in settori particolari. Si renderà il codice della crisi degno di questo nome almeno per l’aspetto della sua stabilità e durata nel tempo? È da sperarlo, naturalmente. Ma qualche scetticismo non è ingiustifi cato, specie quando si pensa a quante modifi cazioni e ritocchi ha subito nei tre lustri della sua vita l’ultima “riforma organica” del diritto fallimentare, quella nota col nome di Michele Vietti. Il fenomeno del progressivo abbreviarsi della vita media delle norme è ormai generalizzato ed è diffi cile sottrarvisi. Esso ha, certo, fondamento nel sempre più veloce evolversi delle realtà sociali ed economiche sottostanti. Ma va, per diversi motivi, anche ben al di là di quanto possa trovare in ciò causa e giustifi cazione. Del merito non tocca a me di parlare. Se volessi, in estrema sintesi, e quindi con assai grossolana approssimazione, indicare la differenza di impostazione fondamentale tra la legge del 1942 e il codice Rordorf, credo che direi quanto appresso. Per la legge fallimentare il fallimento era ancora e sempre, come per tradizione, essenzialmente esecuzione collettiva sul patrimonio dell’insolvente. Da qualche tempo a questa parte, a tale funzione se ne è venuta affi ancando un’altra. La cd. rescue culture, ormai egemone, ha imposto il mantra della conservazione dell’impresa, costituente, si dice, un valore che va preservato nonostante la crisi. La mia personale opinione in proposito, in tante occasioni e da tanto tempo espressa, è che - sottolinea il prof. d’Alessandro - si tratta perlopiù di un’illusione o di un imbroglio; che l’impresa ha valore fi n quando produce ricchezza, nessun valore quando invece la distrugge; che, nelle non frequenti ipotesi in cui un risanamento è possibile, a conseguirlo provvederà il mercato, restando improbabile che, se al mercato non riesce il recupero, questo possa invece riuscire al giudice; che, infi ne, se un valore sopravvive, questo può essere realizzato dal fallimento vendendo l’azienda in blocco, senza necessità di fare ricorso a più opache e spesso meno effi - cienti procedure “minori” ad hoc. Ma so che si tratta di pensiero minoritario e recessivo. Anche chi è orientato diversamente, deve tuttavia riconoscere che, se le funzioni sono due, esse hanno possibilità in astratto, e forte probabilità in concreto, di entrare in confl itto tra di loro> > . PROSSIMO APPUNTAMENTO Domenica 22/12/2019 ROMA tel. 06. 3770. 81 MILANO tel. 02. 75709258 NAPOLI tel. 0812473309 LECCE tel. 0832. 2781 All’Università della Tuscia a Viterbo si è svolto un Convegno sul “Diritto dell’impresa e gestione della crisi”. Tra i relatori giuristi, magistrati, commercialisti e avvocati Crisi d’impresa, prima del dissesto si corre ai ripari La riforma organica delle procedure concorsuali ha introdotto sistemi di allerta per la prevenzione e la salvaguardia della continuità aziendale. Al bando la parola fallimento, arriva la “liquidazione giudiziale”

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VITERBO COVELLI SOTTOLINEA CHE LA RIFORMA INTRODUCE MODIFICHE RILEVANTI: VERRANNO MENO ALCUNI ASPETTI SANZIONATORI MA CI SARÀ MAGGIORE ATTENZIONE ALLA SALVAGUARDIA DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

I lavoratori e l’azienda in crisi Il tema della continua evoluzione normativa è stato ripreso anche dall’avvocato professore Antonio Caiafa, docente di Diritto delle Procedure concorsuali presso la facoltà di Economia dell’Università Lum Jean Monnet di Bari: < > . < L’esperienza di questi anni, caratterizzata da una continua evoluzione normativa, ha posto in rilievo la diffi coltà di conciliare una adeguata trattazione dei fondamenti della materia ed in particolare delle questioni maggiormente dibattute, rispetto alle quali non è stato sempre agevole ricostruire il punto di vista della dottrina e della giurisprudenza mantenendo, in ordine alle diverse impostazioni, una posizione acritica. Il codice della crisi e dell’insolvenza – attuato con il d. lgs. 12 febbraio 2019 n. 14 ha posto una specifi ca attenzione alle problematiche interdisciplinari ed ha considerato, a fronte del fenomeno dissolutivo dell’impresa, la posizione dei lavoratori nell’esercizio delle loro libertà sindacali e politiche, intese come espressione di una partecipazione degli stessi alla vita dell’azienda in crisi, norme queste che entreranno in vigore, decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione, avvenuta il 14 febbraio 2019. Allo stato non può che farsi riferimento alle diverse procedure note indicando - continua il prof. Caiafa - nei limiti in cui una simile operazione risulti essere possibile, per ciascuna di esse, se gli ultimi correttivi possono ritenersi adeguati, a seguito dei profondi mutamenti intervenuti nella struttura economica e politica del nostro Paese. Si tratta, in defi nitiva, di problematiche correntemente dibattute per gli aspetti interpretativi e le conseguenze relative e che vivono, attualmente, un periodo di rinnovato interesse per la continua ed intensa dialettica derivante dall’elaborazione della giurisprudenza, oltrechè per le maturate soluzioni che hanno determinato la revisione della relativa disciplina normativa. Le procedure concorsuali rappresentano, d’altronde, ancora oggi, un tentativo di regolamentazione delle diverse situazioni cui la crisi d’impresa è in grado di dare luogo, allo scopo di individuare, ove possibile, un corretto equilibrio fra la tutela delle ragioni creditorie e la salvaguardia delle risorse dell’impresa, non operando, necessariamente, quali fattispecie estintive di essa. Si è oggi in presenza di una nuova realtà caratterizzata dalla operata, seppur in tempi ravvicinati, riformulazione completa della materia sul presupposto di rendere questa rispondente alla avvertita esigenza di consentire la sopravvivenza dei complessi produttivi. L’analisi delle problematiche giuridiche correlate con la crisi e, quando questa è divenuta irreversibile, con l’insolvenza, ha determinato da tempo la costruzione di un sistema maggiormente idoneo e rispondente alle esigenze, non solo, di tutela dei crediti ma, anche e soprattutto, di conservazione dell’impresa, che si ritiene ormai indispensabile preservare, piuttosto che dissolvere o liquidare. La riforma si caratterizza per aver operato una ristrutturazione della vecchia legge fallimentare operandone il raccordo con le nuove regole, dovute all’inserimento di alcuni istituti nuovi che hanno riguardato le procedure di allerta e composizione della crisi, la gestione dei gruppi di impresa, il procedimento unitario e la revisione del sovraindebitamento, il tutto nel tentativo di armonizzare la nuova legislazione con quella concorsuale dei paesi della Comunità Europea e con l’obbiettivo di eliminare gli ostacoli esistenti per lo sviluppo e la concorrenza, in conseguenza delle evidenti differenti impostazioni normative. Si è inteso, in conclusione, assicurare e facilitare la ristrutturazione preventiva dell’impresa, favorendo l’emersione tempestiva della crisi prima, dunque, che si versi in una situazione di probabile insolvenza, che si traduce nella concreta impossibilità, per l’imprenditore, di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni allorché non si intervenga tempestivamente. Scompare il fallimento, mentre vengono ridisegnati il concordato preventivo liquidatorio ed in continuità, nonché gli accordi di ristrutturazione del debito. Sono previste, poi, apposite regole per l’insolvenza dei gruppi di imprese, con modifi ca della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, con conseguente revisione dei requisiti di accesso e la necessità di un coordinamento con le altre discipline speciali, relative alla liquidazione del patrimonio delle imprese operanti nel settore assicurativo, bancario e fi nanziario. E’ stata rivisitata interamente la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso il concordato minore> > . (1 - continua)

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